Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1626 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1626 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRA PIETRO N. IL 24/05/1942
avverso la sentenza n. 490/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 22/10/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, in
data 09/12/2010, appellata da Pietro Marra, imputato dei reati di cui agli artt.
171 ter lett. c) L. 633/1941, 648 cod. pen. [come contestati in atti e commessi
il 03/12/2006, capo c), ed 1’01/01/2009, capi a) e b)] e condannato alla pena di

dei danni in favore della costituita parte civile.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione: a) alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; b) alla
mancata concessione delle attenuanti generiche; c) alla prescrizione dei reati di
cui al capo c) della rubrica, in relazione a fatti commessi il 03/12/2006.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato con valutazioni di merito immuni da errori
di diritto sia quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, in
ordine a tutti i reati contestati, sia quanto alla mancata concessione delle
attenuanti generiche (vedi sentenza 2° grado pagg. 1 -3).
3.1. Il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi sei in relazione a
fatti commessi rispettivamente il 0412/2006 e 1’01/01/2009) non è tuttora
maturato, in relazione a tutti i reati attribuitivp. gli’ eiwttkikith

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Pietro Marra
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore

Il Pr

nte

anni due, mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa; nonché al risarcimento

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