Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16259 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16259 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
D’ERAMO GIUSEPPE nato il 13/09/1977 a L’AQUILA
PARISSE MARCO nato il 22/10/1983 a L’AQUILA

avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la
sentenza del 5/2/2015 del Tribunale di Cassino, con cui, a seguito di giudizio abbreviato,
Giuseppe D’Eramo e Marco Parisse erano stati condannati alla pena di anni uno e mesi
otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa ciascuno, in relazione al reato di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto in concorso e a fine di
spaccio, occultata sulla automobile di proprietà di D’Eramo e da questi condotta, sulla
quale Parisse era trasportato, sostanza stupefacente del tipo eroina del peso complessivo

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per
cassazione, lamentando violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e mancanza della
motivazione, riguardo a quanto dichiarato dal D’Eramo circa la destinazione al proprio
consumo personale della sostanza stupefacente rinvenuta occultata sulla sua automobile,
essendo insufficienti in senso contrario i riferimenti al dato ponderale (giacché la
sostanza stupefacente era poi risultata pari a soli 5 grammi) e al compimento di un
viaggio da L’Aquila a Castelvolturno (avvenuto il 1 maggio, dunque in un giorno di festa).
Illogica risulterebbe, poi, ad avviso dei ricorrenti, la motivazione nella parte relativa alla
partecipazione di Parisse al trasporto della sostanza stupefacente, fondata
esclusivamente sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dagli imputati all’atto della
convalida del loro arresto.
Hanno lamentato anche l’insufficienza della motivazione riguardo alla misura
della pena, giustificata in modo generico dalla Corte d’appello con il riferimento al dato
ponderale, benché dalle analisi tossicologiche eseguite sulla sostanza stupefacente
sequestrata fosse emerso che il quantitativo di principio attivo era pari solamente a
cinque grammi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi d’appello, è inammissibile.
La doglianza relativa alla affermazione di responsabilità degli imputati, secondo
cui i giudici di merito non avrebbero considerato la destinazione della sostanza
stupefacente al consumo personale del solo D’Eramo e l’estraneità del Parisse alla
detenzione, è volta, in realtà, a conseguire una non consentita rivisitazione delle
risultanze di fatto, allo scopo di addivenire a una loro lettura alternativa, non consentita
nel giudizio di legittimità.
Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,
ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione
mediante un raffronto tra l’apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri

1

di grammi 22,86).

modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000,
Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia
pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o
un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.
12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C.

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Mnervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data
11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del
gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito
adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo
apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez.
3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio,
Rv. 231708).
Nel caso in esame la Corte d’appello ha escluso, con valutazione razionale, in
quanto conforme a consolidate massime d’esperienza, la destinazione al consumo
personale della sostanza stupefacente sequestrata, giacché dalla stessa, secondo quanto
emerso dalla consulenza tecnica tossicologica disposta dal pubblico ministero, potevano
ricavarsi 225 dosi singole, e anche l’estraneità di Parisse alla detenzione e al trasporto di
tale sostanza, avendo costui assistito all’acquisto e all’occultamento della stessa in due
intercapedini del soffitto dell’automobile di D’Eramo, sulla quale viaggiava insieme a
costui: si tratta di motívazione adeguata, razionale e immune da vizi logici, non
sindacabile nel giudizio di legittimità sul piano della valutazione delle risultanze istruttorie
e della ricostruzione dei fatti, con la conseguente inammissibilità delle doglianze
formulate sul punto dai ricorrenti.
Anche le doglianze in ordine alla misura della pena sono inammissibili, in quanto
volte a sindacare l’esercizio di un potere appartenente ai giudici di merito, di cui questi
hanno dato giustificazione adeguata e immune da vizi, avendo sottolineato, nel
confermare la misura della pena stabilita dal Tribunale, il quantitativo di sostanza
stupefacente trasportato e i plurimi precedenti specifici da cui sono gravati entrambi gli
imputati, evidenziando, dunque, la gravità del fatto e la personalità negativa dei
ricorrenti, cioè gli elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti di rilievo
preponderante e giustificativi della determinazione della entità della sanzione.

2

in proc. M.M., non massinnata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, essendo stati affidati a
censure non consentite nel giudizio di legittimità.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Pre ide e

in C 3.000,00 per ciascun ricorrente.

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