Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16257 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16257 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCIARDI SERGIO nato il 10/02/1973 a SAN CIPRIANO D’AVERSA

avverso la sentenza del 27/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, parzialmente
riformando la sentenza del 26/5/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha
dichiarato non doversi procedere in relazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 44, 64 e
71, 65 e 72, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, perché estinte per prescrizione, revocando
l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, rideterminando la pena inflitta a Sergio
Ricciardi in relazione al reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen. in mesi cinque di
reclusione ed euro 200,00 di multa, e confermando nel resto la sentenza impugnata.

denunciando l’insufficienza della motivazione riguardo alla propria responsabilità, non
essendo stato adeguatamente considerato che il ricorrente era solo nudo proprietario
dell’immobile nel quale erano state realizzate le opere abusive, senza alcun potere di
gestione, giacché vi abitavai come ospite del padre, cosicché la sua presenza al momento
dell’accertamento dei fatti e la nomina a custode delle opere abusive non determinavano
ammissione di responsabilità, né ne costituivano prova sufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo riproduttivo dei motivi d’appello non accolti e
volto a conseguire una rivisitazione degli elementi a disposizione, sulla base dei quali la
Corte d’appello ha confermato la responsabilità del ricorrente in relazione al residuo reato
di violazione di sigilli.
La Corte territoriale ha, infatti, disatteso la prospettazione difensiva
dell’imputato, riguardo alla sua estraneità ai fatti, sottolineando come egli, nudo
proprietario dell’immobile nel quale erano state realizzate le opere abusive, vi abitava ed
era presente all’atto dell’accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria, mentre il padre
usufruttuario abitava altrove, ed era stato nominato custode dei beni sequestrati,
accettando tale incarico senza riserve: si tratta di considerazioni coerenti con gli elementi
di fatto a disposizione e pienamente logiche, conformi a consolidate massime di
esperienza, che il ricorrente censura sul piano della ricostruzione di fatto, proponendo in
tal modo una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità, con la conseguente

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,

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Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il President

in C 3.000,00.

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