Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16257 del 15/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16257 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI ROCCO DOMENICO N. IL 30/12/1969
avverso la sentenza n. 2843/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 15/12/2015
Di Rocco RG.52585/2014
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione della legge penale (192 c.p.p.), carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte puntualmente
indicato – dopo accurata rivisitazione – tutti gli elementi di prova a carico dell’imputato tra i quali
il traffico telefonico intercorso con il Tommarelli (v.pagg. 8-10 della sentenza impugnata).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali a versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 5.12.15
I Con
estensore
Il Presidente
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e