Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16255 del 15/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16255 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LATTUCCA MASSIMILIANO N. IL 08/06/1968
avverso la sentenza n. 786/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 15/12/2015
N.R.G. 52323/2014 Lattucca
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo l’erronea
applicazione della legge penale e la carenza di motivazione sia in punto responsabilità, che
in riferimento alla determinazione della pena.
I motivi di ricorso ripropongono in modo del tutto generico le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; non potendo il ricorso ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai
sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000
configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere
raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza
della cosa ricevuta, la qual cosa è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento,
logicamente spiegabile con l’acquisto in mala fede. In tal caso la ricorrenza dell’elemento
indicativo di dolo non viene affermata sulla base della stigmatizzazione negativa della
legittima scelta dell’imputato di tacere, ma sulla base del fatto oggettivo che lo stesso non
ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle circostanze e alle modalità nelle quali
e con le quali ebbe ricevere la cosa provento di delitto (Cass.Sez.II, n.35176/07; Sez.II,
n.15757/03; Sez.II, n. 1176/03), e che, nelle sentenze di merito, i giudici hanno illustrato,
con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, le ragioni per le quali, sulla
scorta delle risultanze processuali, sono pervenuti all’affermazione di responsabilità logicamente rilevando sia il dato fattuale della certa disponibilità da parte dell’imputato
della cosa di provenienza d i reato, sia quello processuale della non indicazione da parte del
medesimo della provenienza di essa. Circa la pena, la Corte ha quindi evidenziato i
numerosi precedenti specifici dell’imputato, e ritenuta congrua la pena in considerazione
delle attenuanti (648 cpv c.p. e 62 bis c.p.) benevolmente concesse dal primo giudice per
il limitato valore del bene ricettato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte
Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
process li e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
15.12.15
Rv.216473) gli stessi vanno considerati non specifici. Rileva, poi, il Collegio che ai fini della