Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16254 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16254 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALZA ROBERTO nato il 30/09/1970 a ALESSANDRIA

avverso la sentenza del 29/05/2017 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Alessandria ha condannato
Roberto Balza alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art.
256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (per avere eseguito, in assenza di
autorizzazione, un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in rottami ferrosi
derivanti dalla propria attività imprenditoriale, del peso complessivo di circa 700
chilogrammi).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per

inflittagli, sottolineando l’occasionalità della condotta, la compilazione del formulario di
trasporto dei rifiuti e la destinazione finale degli stessi a un recuperatore debitamente
autorizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo stato affidato a una censura non consentita
nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata.
Attraverso la doglianza relativa alla misura della pena il ricorrente ha censurato,
in realtà, una valutazione di merito compiuta dal Tribunale, che, nel sottolineare la
gravità dei fatti (in considerazione del quantitativo di rifiuti trasportati, pari a 700
chilogrammi), ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti
tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale
valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, ed è stata
adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce
il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi
offerti dalla legge, cosicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice deve ritenersi
compiutamente osservato quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che
egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati
nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv. 181825).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.

1

cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, chiedendo la riduzione della pena

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Preside te

Il Consigliere estensore

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