Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16252 del 23/03/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16252 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
C.C.
B.B.

avverso la sentenza del 24/07/2015 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Alessandria ha condannato
A.A., B.B. e C.C. alle pene di giustizia in relazione al reato di
cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente appello, convertito in
ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, sia B.B. sia C.C., mediante il medesimo difensore, lamentando l’eccessività della pena e la
mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod.

Ha proposto appello avverso la medesima sentenza anche A.A.,
convertito in ricorso per cassazione per la medesima ragione, lamentando l’erronea
qualificazione dei materiali ferrosi sequestrati come rifiuti; prospettando la propria
legittimazione, come legale rappresentante della Cooperativa I Ferraioli, a svolgere
raccolta di materiale ferroso non classificabile come rifiuto; eccependo l’insussistenza
dell’elemento soggettivo del reato; lamentando la mancata concessione delle circostanze
attenuanti e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati B.B. e C.C. dall’Avvocato Alessio
Di Blasio, del Foro di Savona, sono inammissibili, a causa della mancata iscrizione di tale
difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello
dallo stesso proposto sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo
cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In
caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex
multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del
29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).
Anche il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato A.A. è inammissibile.
Le doglianze in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1,
lett. a), d.lgs. 152/2006, oltre che prive della necessaria specificità, essendo assertive e
prive di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, sono
volte a censurare la ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e non sono, pertanto,
consentite nel giudizio di legittimità.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente qualificato i rottami ferrosi trasportati per
conto dell’imputato come rifiuti non pericolosi, non provenendo da alcun centro
1

pen.

autorizzato alla gestione, ma essendo a tale centro solo in un secondo tempo conferiti, e
ha considerato illeciti tali trasporti a causa della mancanza di titolo abilitativo, essendo
autorizzata la Cooperativa I Ferraioli solamente al trasporto dei rifiuti propri e non anche
di quelli prodotti da terzi, come nel caso dei trasporti contestati.
Sulla base di tali elementi sono stati ritenuti sussistenti l’elemento oggettivo e
quello soggettivo del reato contestato e il A.A. censura in modo non specifico tale
ricostruzione di fatto, proponendo, dunque, una doglianza generica, priva della
necessaria specificità intrinseca ed estrinseca, e, comunque, non consentita nel giudizio

di legittimità, per essere volta a censurare la ricostruzione della vicenda sul piano del
merito quale compiuta dal Tribunale.
Le doglianze in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del
beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che anch’esse generiche, sono
manifestamente infondate, giacché il Tribunale, attraverso il riferimento alla gravità delle
condotte e alla veste del A.A. , di organizzatore di plurimi trasporti illeciti di rifiuti
(essendo stato accertato che egli commissionava i trasporti di rottami ferrosi, metteva a
disposizione dietro pagamento l’iscrizione all’albo dei trasportatori di rifiuti propri della
suddetta Cooperativa I XX e concludeva contratti di comodato per l’uso degli
autocarri), ha giustificato adeguatamente il diniego di tali circostanze e dell’invocato
beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo indicato l’elemento tra quelli
di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente.
Tutti i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, essendo stati
proposti da difensore non abilitato quelli nell’interesse di B.B. e C.C. ed essendo
generiche e manifestamente infondate le doglianze cui è stato affidato quello proposto
nell’interesse di A.A..
L’inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in

favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 per ciascun
ricorrente.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il President

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA