Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16251 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16251 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONETTO MARIO nato il 17/03/1948 a FOSSANO

avverso la sentenza del 07/09/2015 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Cuneo ha condannato Mario
Monetto alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in relazione al reato di smaltimento
illecito di rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 (ascrittogli
per avere disposto l’interramento, in un fondo adiacente alla sede della S.p.a. Monetto, di
rifiuti speciali, consistenti in residui di combustione di legno, plastiche e tessuti con
chicchi di caffè e altri scarti vegetali, spezzoni di cavi elettrici, molle in ferro, imballaggi in
materiale plastico, frammenti di sacchi in plastica, parti di lamiere, bottiglie in plastica e

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per
cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, prospettando l’insussistenza del fatto
e l’estraneità allo stesso dell’imputato, e chiedendo l’esclusione della punibilità ai sensi
dell’art. 131 bis cod. pen.
Ha sottolineato, anzitutto, che quanto rinvenuto nel sottosuolo non poteva
essere considerato come rifiuto, in considerazione della modesta entità di quanto
rinvenuto, giacché i rifiuti della attività produttiva della S.p.a. Monetto venivano smaltiti
regolarmente mediante imprese autorizzate, e ha affermato che non vi erano comunque
prove certe per attribuirne l’interramento all’imputato.
Ha chiesto, poi, di escludere la punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., in
considerazione della modesta entità dei rifiuti interrati e dell’avvenuto ripristino dello
stato dei luoghi.
Infine ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e l’eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze in ordine alla qualificabilità come rifiuti di quanto rinvenuto nel
sottosuolo del fondo adiacente alla sede della S.p.a. Monetto, come pure quelle relative
alla riconducibilità all’imputato dell’interramento di tali materiali, non sono consentite nel
giudizio di legittimità, in quanto attengono alla ricostruzione della vicenda sul piano del
merito e alla valutazione degli elementi a disposizione, che non sono sindacabili nel
giudizio di legittimità.
Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,
ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione
mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri
modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000,
Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

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vetro, reggette in plastica per imballaggio e frammenti di pannelli in truciolato).

Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia
pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o
un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.
12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C.
in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Mnervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data

Nel caso in esame il Tribunale ha qualificato i materiali interrati nel fondo che
all’epoca dei fatti era nella disponibilità dell’imputato come rifiuti, valutandone
correttamente le caratteristiche (trattandosi di beni provenienti da attività produttive e di
cui era evidente la volontà di disfarsene da parte dell’utilizzatore, desumibile anche dal
loro interramento), e ne ha attribuito lo smaltimento illecito all’imputato, in
considerazione della verosimile provenienza dalla attività produttiva della sua impresa e
della disponibilità del fondo nel quale erano stati interrati: si tratta di considerazioni
pienamente logiche e coerenti con gli elementi a disposizione, di cui il ricorrente propone
una non consentita rivisitazione e lettura alternativa.
Quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui
all’art. 131 bis cod. pen., dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata non
risulta che l’imputato ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (come pure
avrebbe potuto, essendo entrata in vigore tale disposizione prima della conclusione di
tale giudizio), sicché risulta ora preclusa la doglianza circa la mancata applicazione di tale
causa di esclusione della punibilità. È, peraltro, appena il caso di osservare che dalla
ricostruzione della vicenda compiuta dal Tribunale non emerge alcuna particolare tenuità
del fatto, né l’occasionalità delle condotte, commesse reiteratamente e in relazione a una
attività d’impresa, su un’area della superficie di circa 60 metri quadrati, interrando i rifiuti
allo scopo di eludere i controlli, cosicché non vi sono elementi per affermare che il fatto
non fosse abituale o che l’offesa al bene protetto sia stata lieve.
Infine il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena
sono stati giustificati in considerazione della mancanza di elementi di positiva
considerazione, della esistenza di un precedente specifico e del giudizio di congruità della
sanzione in relazione ai fatti come in precedenza descritti: si tratta di motivazione
pienamente idonea ad indicare gli elementi tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti
prevalenti nella esclusione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione
della pena, non sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, la
manifesta infondatezza e il contenuto non consentito delle doglianze cui è stato affidato.

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11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Preside te

20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).

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