Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16250 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16250 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPONNETTO GIUSEPPE PIETRO nato il 01/11/1970 a PATERNO’

avverso la sentenza del 15/12/2015 del TRIBUNALE di VERCELLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Vercelli ha condannato
Giuseppe Pietro Caponnetto alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, in relazione al reato
di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. 152/2006.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per
cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, contestando la propria responsabilità
e lamentando l’errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Foro di Vercelli, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore
nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello dallo
stesso proposto sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo
cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In
caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex
multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del
29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto
da difensore non abilitato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
1

Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato dall’Avvocato Franco Bussi, del

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Presid

t

Il Consigliere estensore

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