Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16250 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16250 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALECU MARINEL N. IL 20/05/1976
GHEORGHE AUREL N. IL 06/04/1982
avverso la sentenza n. 146/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 15/12/2015

RG. 46486/2014 Alecu – Gheorghe

Considerato che:
I ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la
nullità della sentenza in relazione al giudizio di responsabilità e alla qualificazione
giuridica del fatto di cui al capo b (art.606 lett.b) e), c.p.p.).

dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per
la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio
di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità
(Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla
sussistenza del reato di rapina (circa la prevedibilità di controlli e dell’esposizione a
“incidenti” v.pag.4).
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili. Ne consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina
equitativamente in Euro 1000 ciascuno.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1000 ciascuno alla Cassa delle
ammende.
Rma, 5.12.15

Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate

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