Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1625 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1625 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAIARDI SUSANNA N. IL 04/12/1960
avverso la sentenza n. 230/2012 TRIBUNALE di ASTI, del 19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Asti, con sentenza emessa il 19/02/2013 dichiarava
Susanna Baiardi colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs.
152/2006 (come contestato in atti) e la condannava alla pena di C 6.000,00 di
ammenda

2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in

della pena.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono ripetitive di quanto esposto in sede di
merito e valutato esaustivamente dal Tribunale. Sono, altresì, infondate perché
in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito
(vedi sentenza impugnata pagg. 1 – 3). Dette doglianze, peraltro – quantunque
prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b)
ed e) cpp – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non
inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle
valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U,
n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428;
Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv
215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Susanna
Baiardi con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore

relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputata ed alla misura

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