Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16249 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16249 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAVARISE UMBERTO N. IL 22/07/1969
avverso la sentenza n. 10617/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 15/12/2015

R.G. 46485/2014 Zavarise

Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la
manifesta carenza e illogicità della motivazione.

E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto
generica, e priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda
concreta sottoposta all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad
introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente
ancorata ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente (avendo risposto a
tutti i motivi d’appello) e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.186/2000), si determina
equitativannente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
.12.15

Il ricorso è inammissibile.

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