Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16248 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16248 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TETI ARNALDO N. IL 03/06/1956
avverso la sentenza n. 3824/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 15/12/2015

• R.G. 46455/2014 Teti
Osserva
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’erronea
applicazione dell’art.474 c.p., e degli artt. 648 c.p., 62 bis c.p. nonché la carenza di
motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità per i reati in questione, e al diniego
delle attenuanti in questione.
Il ricorso è inammissibile; il ricorso è infatti fondato su motivi che ripropongono in modo
generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi
apprezzare la mancanza di specificità dei motivi, non solo per la loro indeterminatezza, ma

quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano poi viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte risposto a tutte le doglianze contenute
nell’appello, e ribadito – in conformità dell’insegnamento di questa Corte (v. da ultimo,
Cass.Sez.II, n.12452/2008 Rv.239745) – che integra il delitto di cui all’art.474 c.p. la
detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, non rilevando – a tal fine la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, in quanto la norma citata, in via
principale e diretta tutela, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica
fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le
opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. La Corte d’Appello
ha quindi correttamente affermato che il delitto di ricettazione di cui all’art.648 c.p. e quello di
commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art.474 c.p. possono concorrere, atteso che le
fattispecie incriminatici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra
le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, (Cass.Sez.Un. n.2347 del 9.5-7.6.2001,
Rv.219771). Con congrua motivazione la Corte ha quindi spiegato le ragioni per le quali
andava ritenuta la consapevolezza dell’imputato sulla illecita provenienza e negata la
concessione delle attenuanti generiche per i precedenti del Teti (v.pag.5).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della

ma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Ro a,

.12.15

anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e

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