Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16247 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16247 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO ORTENZIA GIOVANNINA nato il 17/02/1944 a APOLLOSA

avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/10/2014 del Tribunale di Napoli Grasso Ortenzia Giovannina
era stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, in relazione ai reati
di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 (capo A della rubrica); 93 e 95 d.P.R.
380/2001 (capo B della rubrica); 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. 380/2001 (capo C della
rubrica); 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004 (capo D della rubrica). Con la medesima
sentenza era anche stata disposta la demolizione delle opere abusive.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, riqualificato il

42/2004, ha rideterminato la pena in mesi otto di arresto ed euro 34.000,00 di
ammenda, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza la Grasso ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione di legge penale e vizio della motivazione, con riferimento all’epoca di
consumazione dei reati, in quanto, benché l’opera abusiva fosse stata sottoposta a
sequestro preventivo nell’anno 2011, la stessa era già stata realizzata quantomeno a far
tempo dall’anno 2007; ciò era stato riferito dal testimone indicato dalla difesa, mentre
quello del pubblico ministero, che aveva eseguito il sequestro, aveva dichiarato che in
occasione della esecuzione di tale misura le opere erano apparse di fattura recente. Tale
incertezza era stata evidenziata con l’atto d’appello, ma la Corte territoriale, nonostante
l’interruzione dei lavori almeno un anno prima del sopralluogo della polizia giudiziaria e
della esecuzione del sequestro, aveva impropriamente valorizzato quando riferito dal
teste del pubblico ministero circa la recente realizzazione dell’opera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso, infatti, è volto a censurare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di
merito, in ordine all’epoca di realizzazione delle opere abusive, collocata in epoca
corrispondente al sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria, allorquando era stato
accertato che erano in corso di esecuzione le opere abusive (consistenti nella
realizzazione, all’interno di un garage abusivo di proprietà della ricorrente, di un solaio
intermedio, posto a circa due metri dal piano di calpestio e a circa tre metri dal soffitto,
solaio sul quale erano in corso di esecuzione due unità immobiliari della superficie di circa
100 metri quadrati ciascuna, tramezzate e tamponate con infissi in ferro su ciascun lato
ad eccezione di uno). In proposito la Corte d’appello ha sottolineato che non vi era
pavimentazione e che in alcuni tratti erano evidenti le tubazioni per la futura installazione
degli impianti elettrici, di riscaldamento e dei servizi igienici, e che i due vani realizzati
erano intonacati al grezzo, escludendo, pertanto, che la realizzazione di tali opere fosse
collocabile cronologicamente nel 2007, come sostenuto dalla Grasso.

1

reato paesaggistico come contravvenzione ai sensi dell’art. 181, comma 1, d.lgs.

Quest’ultima con il ricorso in esame propone una rivisitazione delle risultanze
istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità, e, soprattutto, omette di considerare
il consolidato orientamento interpretativo di questa Sezione terza, di cui la Corte
d’appello ha fatto corretta applicazione, secondo cui il reato urbanistico ha natura di
reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e
perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (Sez. U, n. 17178 del
27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221399), cessazione che si verifica con l’ultimazione dei
lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta,

sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 38136, 24/10/2001; Sez. 3, n. 29974 del
06/05/2014, Sullo, Rv. 260498; Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, Quartieri, Rv.
265626); l’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni
ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, Sentenza n. 5480 del 12/12/2013,
Manzo, Rv. 258930; Sez. 3, n. 11646 del 16/10/2014, Barbuzzi, Rv. 262977).
Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso, essendo stato accertato che
l’opera non era stata completata al momento del sopralluogo.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidtk

con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e

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