Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16246 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16246 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CENTURIONE MAURO nato il 24/09/1957 a TORTONA

avverso la sentenza del 07/01/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Alessandria ha affermato la
responsabilità di Mauro Centurione, in relazione ai reati di cui agli artt. 91, comma 1, lett.
a), e 92, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per
cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, contestando la propria responsabilità
e lamentando l’eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Foro di Alessandria, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore
nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello dallo
stesso proposto sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo
cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In
caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex
nnultis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del
29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto
da difensore non abilitato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Preside

Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato dall’Avvocato Marco Borgarelli, del

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