Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16245 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16245 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
SPAGNUOLO MARIO nato il 13/07/1942 a TORRE DEL GRECO
CIARAVOLO MICHELINA nato il 21/02/1944 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/3/2011 del Tribunale di Torre Annunziata era stata
affermata la responsabilità di Mario Spagnuolo e Michelina Ciaravolo, in relazione ai reati
di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.R. 389/2001 e 349 cod. pen.
La Corte d’appello di Napoli, provvedendo con la sentenza indicata in epigrafe
sulla impugnazione di entrambi gli imputati, ha dichiarato non doversi procedere nei loro
confronti in relazione al reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, in quanto estinto per
prescrizione, ha revocato l’ordine di demolizione impartito dal primo giudice e ha

quale ha confermato la condanna di entrambi gli imputati.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per
cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati
con tale sentenza e quelli per i quali erano stati condannati con sentenza del 11
novembre 2009, trattandosi di fatti analoghi, in relazione ai quali avevano formulato una
espressa richiesta alla Corte d’appello di riconoscimento della continuazione, che però
non era stata affatto considerata.
Hanno, inoltre, lamentato mancanza di motivazione riguardo alla misura della
pena e violazione dell’art. 133 cod. pen., non essendo state in alcun modo considerate le
doglianze sollevate con l’atto d’appello in ordine alla pena, mediante le quali erano, tra
l’altro, state sottolineate le ragioni che avevano determinato gli imputati a iniziare la
realizzazione dell’opera abusiva e il collegamento con altre violazioni relative alla
medesima opera e già giudicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, mediante il quale i ricorrenti hanno lamentato il mancato
riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di altra precedente condanna resa
nei loro confronti, peraltro pronunciata nel 2009, è privo della necessaria specificità, non
essendo stata allegata al ricorso, né riportata nel testo di questo, neppure in sintesi o per
estratto (mediante l’indicazione delle imputazioni e del dispositivo), la precedente
sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei ricorrenti, che riguarderebbe fatti
uniti a quelli giudicati con la sentenza impugnata da un identico disegno criminoso: ciò
impedisce di apprezzare la fondatezza della censura e ne determina, dunque,
l’inammissibilità per mancanza della necessaria specificità, come peraltro già evidenziato
dalla Corte d’appello, che ha disatteso la richiesta di riunione con altro giudizio per fatti
analoghi a carico dei medesimi imputati per la mancata indicazione di alcun elemento
specifico in proposito.
La doglianza in ordine alla misura della pena è anch’essa inammissibile, essendo
volta a censurare una valutazione di merito spettante alla Corte d’appello, che ne ha dato
1

rideterminato la pena per il residuo reato di cui all’art. 349 cod. pen., in relazione al

giustificazione sufficiente attraverso il riferimento alla adeguatezza della pena ai fatti,
definiti in precedenza come gravi, in considerazione della realizzazione da parte degli
imputati di un manufatto destinato ad abitazione della superficie di 80 metri quadrati,
che i ricorrenti hanno ultimato e rifinito nonostante i sequestri e la apposizione dei sigilli:
si tratta di motivazione idonea a dar conto dei criteri seguiti nella determinazione della
pena, in particolare degli elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti di
decisiva rilevanza, non sindacabile, sul piano del merito, nel giudizio di legittimità.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale

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