Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16244 del 23/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16244 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RITACCIO LUCIA nato il 23/07/1983 a NAPOLI
RITACCIO EMANUELE nato il 26/10/1993 a NAPOLI

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
sentenza del 19/7/2016 del Tribunale di Napoli, con cui era stata affermata la
responsabilità di Lucia Ritaccio ed Emanuele Ritaccio in relazione al reato di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. 309/90, ascrittogli per avere detenuto, in concorso e a fine di
cessione a terzi, due involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso
complessivo di grammi 0,6.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lucia Ritaccio,

rilievi sollevati con l’atto d’appello, mediante i quali aveva essa eccepito
l’inverosimiglianza di quanto deposto dagli appartenenti alla polizia giudiziaria che
avevano eseguito le indagini, che avevano dichiarato di aver assistito alla cessione della
sostanza stupefacente, in quanto ciò era incompatibile con lo stato dei luoghi, giacché la
loro conformazione avrebbe comportato necessariamente che essi venissero notati dagli
imputati; con l’atto di gravame aveva anche prospettato l’incompatibilità tra quanto
dichiarato dagli operanti e il loro mancato intervento per impedire la cessione, descritta
solo successivamente. Ha, pertanto, lamentato la mancata disposizione di un
esperimento giudiziale sullo stato dei luoghi e sulla compatibilità tra questi e quanto
dichiarato dagli operanti.
Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche Emanuele Ritaccio,
affidato a censure identiche a quelle di cui al ricorso proposto dalla coimputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi, esaminabili congiuntamente, essendo affidati a censure
identiche, riproduttive del primo motivo di entrambi gli atti d’appello, sono inammissibili,
perché con essi sono stati censurati l’apprezzamento delle prove dichiarative da parte dei
giudici di merito e la ricostruzione della vicenda che sulla base di esse è stata compiuta.
Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,
ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione
mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri
modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000,
Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). E’, dunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre
a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure
anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un
diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.
12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C.
in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;

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lamentando l’insufficienza e l’illogicità della risposta fornita dalla Corte territoriale ai

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Mnervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data
11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Inoltre il ricorso per cassazione fondato sugli
stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del
giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni
di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze
che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in
termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377
del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,

Nel caso in esame la Corte d’appello ha esaminato le censure sollevate da
entrambi gli imputati (a proposito della inverosimiglianza di quanto riferito dai
Carabinieri, o perché da un determinato angolo visuale non avrebbero potuto assistere
allo scambio tra la sostanza stupefacente e il denaro; o perché, diversamente, sarebbero
stati avvistati dagli imputati, che avrebbero desistito dal porre in essere la cessione),
disattendendole con motivazione adeguata e immune da vizi logici, mediante la quale è
stata illustrata la compatibilità tra la posizione in cui si trovavano gli operanti e
l’osservazione dello scambio, tra l’altro riscontrato dal successivo sequestro, indosso
all’acquirente, della sostanza stupefacente e anche, in una abitazione nella disponibilità
degli imputati, di pezzi di plastica idonei al confezionamento di dosi di sostanza
stupefacente: si tratta di motivazione adeguata a giustificare la ricostruzione della
vicenda e il rigetto delle impugnazioni, non censurabile nel giudizio di legittimità sul piano
della ricostruzione storica dei fatti, che è stata compiuta in modo non manifestamente
illogico, con la conseguente inammissibilità di entrambi i ricorsi, mediante i quali è stata,
in realtà, proposta una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto a disposizione.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 per ciascun
ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presiden

Giagnorio, Rv. 231708).

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