Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16243 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16243 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

Data Udienza: 20/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALA] NIKOLA nato il 05/04/1994

avverso la sentenza del 09/06/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

,

Fatto e diritto
Con sentenza del 09/06/2016 la Corte d’Appello di Brescia confermava la
sentenza di primo grado, con cui Palaj Nikola era stato condannato a pena di
giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 2 e 5, cod. pen., in
Brescia, il 12/12/2015.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta violazione di norme processuali, in riferimento alla mancata
traduzione degli atti processuali, in riferimento all’art. 143 cod. proc pen.
In data 28/02/2018 risulta pervenuta, dalla Casa Circondariale di Vercelli,

Il ricorso è inammissibile, per carenza sopravvenuta di interesse, palesata dalla
rinuncia al ricorso da parte dell’imputato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 500,00.
Va, infatti ricordato che

“Alla declaratoria di inammissibilità de ricorso per

cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle
ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di
detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla
pronuncia di inammissibilità.”

(Sez. 5, sentenza n. 28691 del 06/06/2016,

Arena, Rv. 267373).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

dichiarazione dell’imputato di rinunzia al ricorso.

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