Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16242 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16242 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LINETTI LUIGI N. IL 05/09/1952
avverso la sentenza n. 1684/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
10/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 15/12/2015

RG. 41650/2014 Linetti

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per violazione
dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla
configurabiltà del reato di cui all’art.489 c.p., al diniego delle attenuanti generiche in forma prevalente e alla determinazione
della pena.

mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Ai fini del giudizio di comparazione, questa Corte ha, poi, precisato, con giurisprudenza constante, che,
trattandosi di una valutazione discrezionale, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutte le
circostanze prospettate dalle parti essendo, invece, sufficiente che egli dia rilievo a quegli elementi ritenuti di valore decisivo
con la conseguenza che debbono considerarsi disattese, e non già pretermesse, tutte le argomentazioni e le risultanze non
espressamente esaminate, nell’implicito raffronto con gli elementi giudicati fondamentali (v.Cass.Sez.II, Sent. n.
14463/2003 Rv. 228774).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità (essendo ininfluente la caratteristica dell’alterazione) che in
punto determinazione pena e diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in considerazione della
personalità dell’imputato. Vi è, dunque, una chiara indicazione delle ragioni del giudizio di equivalenza che, valorizzando
elementi indicativi della personalità della colpevole, si rivela perfettamente in linea con i criteri legali e la finalità del giudizio
di comparazione tra le circostanze, che è, appunto, quella di valutazione della personalità del colpevole e della entità del
fatto onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto. Tale indicazione soddisfa dunque perfettamente
le esigenze di motivazione, sul punto, della decisone della Corte di merito.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 i avre della Cassa delle ammende.
5.12.2015

Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e la

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