Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1624 del 15/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1624 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KONA MAKSIM N. IL 27/04/1958
avverso la sentenza n. 96/2007 TRIZ.DIST. di CIRIE’, del
16/10/2007
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Torino, sezione distaccata di Ciriè, con sentenza emessa il
16/10/2007 dichiarava Kona Maksim colpevole di numerose violazioni della
normativa sulla sicurezza del lavoro, come vigente all’epoca dei fatti
(21/04/2005) come contestata in atti ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)
della rubrica e lo condannava alla pena complessiva di C 3.200,00 di ammenda;
2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione ex
art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla sussistenza
della responsabilità penale e sulla misura della pena.
3.11 ricorso è inammissibile perché tardivo essendo stato proposto il
14/01/2008, mentre il relativo termine scadeva il 10/01/2008 [termine così
determinato: sentenza emessa il 16/10/2007 con imputato presente (depositata
il 20/11/2007) + gg. 40 per il deposito (come disposto in sentenza) + gg. 45 per
proporre ricorso; scadenza finale 10/01/2008; il ricorso proposto il 14/01/2008 è
tardivo].
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Kona Maksim
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore
‘dente
pena interamente condonata.