Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16238 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16238 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMELLI DOLORES nato il 28/06/1962 a ORBETELLO

avverso la sentenza del 04/07/2017 del TRIBUNALE di LUCCA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lucca in composizione
monocratica ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Comelli Dolores
la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 900,00 di multa, in relazione al reato
di cui agli artt. 56, 624 bis, cod. pen., in Porcari, il 03/07/2017, con la recidiva
specifica.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando
l’omessa motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen., ed in ordine alla determinazione della pena.

affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio
negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc.
pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso
in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen.” (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez.
1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la
sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
alla luce degli atti di P.G., specificamente elencati.
Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle
Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione),
la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta
dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori
dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel
caso di specie, in cui la pena base di anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di
multa è stata dapprima ridotta per il tentativo a mesi dieci di reclusione ed euro
900,00 di multa, quindi aumentata per la recidiva ad anni uno di reclusione ed
euro 1.200,00 di multa, infine ridotta per il rito alla pena concordata di mesi
dieci di reclusione ed euro 900,00 di multa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.

1

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è principio costantemente

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018

Il Presidente

Il Componente estensore

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