Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16235 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16235 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORRENTINO CARLO nato il 13/04/1983 a NAPOLI
avverso la sentenza del 26/06/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli in composizione
monocratica ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. peri., a Sorrentino
Carlo la pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, in
relazione ai reati di cui: a) agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 5, cod. pen.; b)
all’art. 707 cod. pen., in Napoli, il 14/04/2017, con la recidiva reiterata,
specifica.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando
l’omessa motivazione in relazione alla determinazione della pena.
questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del
28/11/2013 — 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di
specie, in cui la pena base di anni due di reclusione per la più grave fattispecie di
furto tentato aggravato, superiore al minimo edittale astrattamente irrogabile, è
stata ritenuta adeguata in ragione della non minima gravità del fatto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore
Il Presidente
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, per consolidato orientamento di