Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16235 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16235 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRESTIGIACOMO GIOVANNI BATTISTA N. IL 18/01/1962
avverso la sentenza n. 1231/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 15/12/2015

RG. 40938/2014 Prestigiacomo
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in
relazione alla mancata assunzione di prova decisiva, all’elemento psicologico del reato e alla
qualificazione giuridica del fatto, e al diniego dell’attenuante di cui all’art.648 cpv c.p. (art.606
lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è

infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, su tutti punti oggetto di censura
(v. pag.2 circa le modalità di acquisto e le condizioni del ciclomotore con il bloccasterzo forzato;
pag.3 per il valore non modesto del bene ricevuto).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali a versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Ror a, 5.12.15

pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute

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