Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16234 del 15/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16234 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOLLIMA MICHELE N. IL 18/12/1984
avverso la sentenza n. 516/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 15/12/2015
RG. 40933/2014 Sollinna
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della
sentenza per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.125, 192 c.p.p. 648
c.p. 62 bis, 99 e 133 c.p., e carenza ed illogicità della motivazione (art.606 lett.b) e), c.p.p.).
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è
pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la
mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
La sentenza impugnata va, poi, necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado; quando, infatti, le sentenze di primo e secondo grado
concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza si salda con quella precedente
(Cass.Sez.I, n.8886/2000, Sangiorgi).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non
risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, su tutti punti oggetto di censura
(v. pag.6 circa le conversazioni intercettate e aventi ad oggetto l’automezzo di cui al capo a) e
pagg.7 e 8 in ordine al diniego delle attenuanti per i numerosi precedenti e alla recidiva).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativannente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processu
I versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
15.12.15
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e