Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16233 del 29/11/2012
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16233 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) STOCHINO FULVIO N. IL 04/01/1976
avverso la sentenza n. 320/2008 CORTE APPELL
SASSARI, del 14/12/2011
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visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Data Udienza: 29/11/2012
Ritenuto in fatto.
Considerato in diritto.
Premesso che al momento della decisione impugnata il reato non era ancora prescritto, a
causa di sospensioni del termine prescrizionale determinate da vari rinvii del procedimento
disposti su istanze del difensore dell’imputato segnalanti un concomitante impegno
professionale e l’adesione ad un’astensione dalle udienze indetta dalla classe forense,
osserva la Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità dei motivi di doglianza
proposti dal ricorrente, il reato allo stesso ascritto deve dichiararsi estinto per prescrizione,
nel frattempo maturata.
In realtà, avuto riguardo al titolo del reato contestato ed alla data di commissione dello
stesso (15.3.04), il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, ex art. 157 cod.
pen. (sia per l’attuale che per la previgente disciplina), deve ritenersi interamente decorso
successivamente alla data della sentenza impugnata.
D’altra parte, le coerenti argomentazioni svolte dalla corte territoriale nella stessa sentenza
escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2°, c.p.p.,
posto che, dall’esame di detta decisione e dei motivi di ricorso proposti, non emergono
elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente della insussistenza del fatto
contestato all’imputato o della sua estraneità ad esso.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo il reato
contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.
Stochino Fulvio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 14 dicembre 2011, che ha confermato la sentenza
del Tribunale di Nuoro, del 12 dicembre 2007, che lo ha ritenuto colpevole del reato di
lesioni colpose e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza
rispetto alle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di
un mese di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in
punto di affermazione della responsabilità; rileva altresì la prescrizione del reato, intervenuta
ancor prima della emissione della sentenza di secondo grado.