Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16233 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 16233 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) STOCHINO FULVIO N. IL 04/01/1976
avverso la sentenza n. 320/2008 CORTE APPELL
SASSARI, del 14/12/2011

;.”1;IST. di

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
,
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
5
che ha concluso per
vityArAii

L4′

IA1

ag,t$

f3diterigie~:tesivile~

ptA (b–4K,9/0-4

Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Premesso che al momento della decisione impugnata il reato non era ancora prescritto, a
causa di sospensioni del termine prescrizionale determinate da vari rinvii del procedimento
disposti su istanze del difensore dell’imputato segnalanti un concomitante impegno
professionale e l’adesione ad un’astensione dalle udienze indetta dalla classe forense,
osserva la Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità dei motivi di doglianza
proposti dal ricorrente, il reato allo stesso ascritto deve dichiararsi estinto per prescrizione,
nel frattempo maturata.
In realtà, avuto riguardo al titolo del reato contestato ed alla data di commissione dello
stesso (15.3.04), il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, ex art. 157 cod.
pen. (sia per l’attuale che per la previgente disciplina), deve ritenersi interamente decorso
successivamente alla data della sentenza impugnata.
D’altra parte, le coerenti argomentazioni svolte dalla corte territoriale nella stessa sentenza
escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2°, c.p.p.,
posto che, dall’esame di detta decisione e dei motivi di ricorso proposti, non emergono
elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente della insussistenza del fatto
contestato all’imputato o della sua estraneità ad esso.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo il reato
contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.

Stochino Fulvio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 14 dicembre 2011, che ha confermato la sentenza
del Tribunale di Nuoro, del 12 dicembre 2007, che lo ha ritenuto colpevole del reato di
lesioni colpose e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza
rispetto alle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di
un mese di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in
punto di affermazione della responsabilità; rileva altresì la prescrizione del reato, intervenuta
ancor prima della emissione della sentenza di secondo grado.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA