Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16233 del 15/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16233 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PURELLO EMANUELE N. IL 05/02/1990
avverso la sentenza n. 817/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
09/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 15/12/2015
N.R.G 40921/2014 Purello
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la
manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine al giudizio di
responsabilità, nonché l’assunzione di sommarie informazioni in violazione del disposto
di cui all’art.350 c.p.p.
In relazione al secondo motivo, rileva il Collegio che in appello (v.atto di appello
ricorso è pertanto sul punto inammissibile, sussistendo il divieto di “novum” in
Cassazione.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi, rilevasi che, nel ricorso, vengono
riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c)
c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano poi viziate da illogicità
manifeste e sono infine esaustive, avendo la Corte d’Appello risposto correttamente a
tutte le doglianze contenute nell’atto di appello (v.pagg.3 e 4 della sentenza
impugnata).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
li e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
.12.2015
in data 18.10.2013) non è stata avanzata alcuna specifica doglianza a riguardo; il