Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16232 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 16232 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MATTARELLO MANUEL N. IL 17/02/1991
avverso la sentenza n. 190/2012 TRIBUNALE di PIACENZA, del
28/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. –Vc-an-\-;
– .–0-v-4
che ha concluso per
(-4″.&

Udito, per la p

civile, l’Avv

Udit i dife or Avv.

Data Udienza: 29/11/2012

-1- Con sentenza del 28 maggio 2012, il giudice monocratico del Tribunale di Piacenza, su
accordo delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Mattarello Manuel, imputato
del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica -artt. 186 co. 2 lett. e) e 2 sexies, 186 bis co. 1
lett. a) del codice della strada-, la pena concordata, sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
Con la stessa sentenza, il giudicante ha applicato all’imputato la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida.
-2- Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce la
violazione degli art. 186 co. 2 lett. c) e 186 bis co. 5 del codice detta strada in relazione alla
disposta revoca della patente di guida
Considerato in diritto.
-1- Il ricorso è fondato.
In realtà, per i casi, come di specie, di guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi della lett.
c) del 2° comma dell’art. 186 C.S., la sanzione amministrativa accessoria prevista non è la
revoca, bensì solo la sospensione della patente di guida per il periodo indicato dalla norma.
L’art. 186 co. 2 lett. c), al quale ha fatto riferimento il giudicante, prevede, invero, la
revoca della patente nei confronti dei recidivi nel biennio; circostanza non ricorrente nel
caso di specie.
Quanto all’art. 186 bis co. 5, pure richiamato nella sentenza impugnata, lo stesso prevede
la revoca della patente nei confronti dei conducenti di particolari veicoli (con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, trainanti un rimorchio con massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autoarticolati, autosnodati, autobus e altri veicoli per
il trasporto di persone con numero di posti a sedere superiore ad otto) e nei confronti degli
altri conducenti indicati al primo comma lett. a) -nel quale rientra l’odierno ricorrente-, b),
c), solo nei casi di recidiva nel triennio, qualunque sia la violazione commessa; circostanze
ugualmente non ricorrenti nel caso di specie.
-2- La sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta
revoca della patente di guida, statuizione che deve essere eliminata; con rinvio degli atti al
Tribunale di Piacenza, perché provveda all’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida ed alla determinazione della durata della
stessa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di
guida; revoca che esclude. Rinvia al Tribunale di Piacenza per le statuizioni in ordine alla
sospensione della patente di guida.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.

Ritenuto in fatto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA