Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16232 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16232 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRESCIMONE GIUSEPPA nato il 19/02/1949 a MONTALLEGRO

avverso la sentenza del 30/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 30/11/2016 la Corte d’Appello di Catania confermava la
sentenza di primo g rado, con cui Crescimone Giuseppa era stata condannata a
pena di g iustizia per due fattispecie di furto a gg ravato ai sensi de g li artt. 110,
624 bis, 625 n.5 cod. pen., in Calatabiano il 01/04 ed il 20/04/2005.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il q uale
si lamentano violazione di le gg e e vizio di motivazione, in riferimento alla
dosimetria della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
g eneriche.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti g eneriche è g iustificata da
motivazione esente da manifesta illo g icità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da q uesta Corte secondo cui non è necessario
che il g iudice di merito, nel motivare il dinie g o della concessione delle attenuanti
g eneriche, prenda in considerazione tutti g li elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili da g li atti, ma è sufficiente che e g li faccia
riferimento a q uelli ritenuti decisivi o comun q ue rilevanti, rimanendo disattesi o
superati tutti g li altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011,
Sermone, Rv. 249163 ; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nel caso in esame, infatti, la sentenza impu g nata ha considerato l’assenza di
elementi positivamente valutabili in favore dell’imputata, peraltro pre g iudicata
per delitti contro il patrimonio, osservando, altresì, che la pena è stata inflitta in
misura prossima al minimo edittale.
Alla inammissibilità del ricorso conse g ue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna della ricorrente al pa g amento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ra g ione delle q uestioni dedotte, si
stima e q uo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa g amento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

Il ricorso è inammissibile.

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