Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16232 del 15/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16232 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZIZZA FRANCESCO N. IL 15/04/1981
avverso la sentenza n. 887/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 15/12/2015

R.G. 40895/2014 Zizza

Osserva

Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce
erronea applicazione degli artt.648 e 61 n.2 c.p. e la manifesta illogicità della

Il ricorso è inammissibile.
E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto
generica, e priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda
concreta sottoposta all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad
introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente
ancorata ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente (avendo risposto a
tutti i motivi d’appello sia a quello in rito che a quelli in merito al possesso del(
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di provenienza furtiva) e priva di evidenti vizi logici.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.186/2000), si determina
equitativamente in Euro 1000.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000 alla Cassa delle

Il

Il Presidente

motivazione.

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