Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16231 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16231 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRIISS1CCIIPZEIrD2XrwtH4DI VENEZIA
nei confronti di:
1) KORRESHI SAIMIR N. IL 16/05/1973 * C/

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avverso la sentenza n. 6501/2009 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
03/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Uz-a1/4-

Udito, per la p

civile, l’Avv

i/m/Air o:tu

Data Udienza: 29/11/2012

Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello
di Venezia avverso la sentenza emessa il 3 novembre 2010 dal Gup del Tribunale di Vicenza
che ha dichiarato Korreshi Saimir colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio del proprio
figlio minore Koreshi Emiliano, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Deduce il ricorrente, violazione di legge, per avere il giudice omesso di applicare
all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
ai sensi dell’art. 222 del codice della strada.
Con memoria trasmessa alla cancelleria di questa Corte, il difensore dell’imputato chiede il
rigetto del ricorso.

Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato.
In realtà, l’art. 222 del codice della strada prevede che, nei casi di incidente stradale,
allorché derivino danni alle persone, il giudice deve applicare, nei confronti del conducente
che lo ha causato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per durate che variano, nei termini specificati nel secondo comma dello stesso art. 222
C.S., secondo che dal sinistro siano derivate lesioni personali ovvero la morte della vittima.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere, sul punto, annullata con rinvio al Tribunale di
Venezia perché provveda all’applicazione della predetta sanzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.

Ritenuto in fatto.

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