Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16231 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16231 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

Data Udienza: 20/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUPPO IVAN nato il 06/08/1971 a GENOVA

avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

(

Fatto e diritto
Con sentenza del 10/10/2016 la Corte d’Appello di Genova confermava la
sentenza di primo grado, con cui Puppo Ivan era stato condannato a pena di
giustizia per il reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7, cod..pen, in Genova il
10/06/2007.
Nell’interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena ed
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in

già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art.
591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata – con motivazione esente da censure rilevabili in sede di
legittimità – ha dato atto che il fatto non era per nulla modesto, e che,
nonostante i plurimi precedenti penali, all’imputato sono state concesse le
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, di per sé
idonea alla individuazione di una pena superiore ai minimi edittali.
Va ricordato che I a graduazione della pena, inoltre, anche in relazione agli
aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione,
miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla
misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena
congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità

1

quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni

del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro,
Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

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