Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16230 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16230 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ALDJI CISSE N. IL 06/01/1972
avverso la sentenza n. 13945/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
07/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -Pt$N-e–ej9^ 1
che ha concluso per
1A

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Udito, per la p e civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

f \-CCrelimAitAt

Data Udienza: 29/11/2012

Aladji Cisse propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso la
sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Roma, del 7 marzo 2012, che lo ha
dichiarato colpevole del reato di guida senza patente, mai conseguita, e lo ha condannato alla
pena di 2.500,00 euro di ammenda.
Deduce il ricorrente: violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata,
con riguardo all’affermazione di responsabilità.
Si sostiene nel ricorso che l’imputato non era privo di patente, ma era titolare di documento
di abilitazione alla guida, ancora in corso di validità, rilasciato dallo Stato del Mali -peraltro
firmatario, con l’Italia, della Convenzione di Vienna del 1949- e consegnato al personale di
PG intervenuto. Documento, soggiunge il ricorrente, esibito al tribunale in originale, non in
copia, come erroneamente sostenuto in sentenza, ed acquisito in copia agli atti del
procedimento; inoltre, l’imputato era in possesso di patente di guida europea rilasciata dal
Portogallo, pure esibita in copia. Aladji Cisse, del resto, non era residente in Italia, né vi si
trovava stabilmente da più di un anno, di guisa che egli doveva essere assolto dal reato
contestatogli.
Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato.
L’art. 135 del codice della strada prevede che “i conducenti muniti di patenti di guida o di
permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i
quali è validala loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre
un anno”.
Orbene, nel caso di specie risulta accertato che l’imputato era titolare di patente di guida
rilasciata dallo Stato del Mali, prodotta, in originale, in visione al tribunale e dallo stesso
acquisita agli atti in copia (come emerge dal verbale di udienza, preso in visione dalla Corte
per verificare la fondatezza della censura proposta).
A questo punto, non essendovi prova che la patente maliana fosse scaduta di validità, né
che la stessa fosse falsa, come ipotizzato dal PG di legittimità, né che l’imputato fosse
residente in Italia da più di un anno, rispetto alla data del fatto, nulla in proposito avendo
osservato il giudicante e nulla emergendo dagli atti, ne deve conseguire, previa
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, l’assoluzione dell’Aldji per
insussistenza del fatto contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto ascritto all’imputato non
sussiste.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.

Ritenuto in fatto.

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