Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1623 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1623 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINNITI FERDINANDO N. IL 21/05/1959
avverso la sentenza n. 5967/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 27/02/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Novara, in data 16/06/2011, appellata
da Ferdinando Minniti, imputato del reato di cui all’art. 10 ter d.l g s. 74/2000
(come contestato in atti, ed ossia: avere omesso di versare nel termine
prescritto VIVA pari ad C 149.107,00, dovuta in base alla dichiarazione annuale

condannato alla pena di mesi nove di reclusione.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legg e e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione: a ) alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; b ) alla
mancata concessione delle attenuanti g eneriche.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di

q uanto

esposto in sede di Appello, g ià valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con

q uanto accertato e

con g ruamente motivato dai g iudici di merito (vedi sentenza 2° g rado pa gg . 2,
3).
3.1. La nuova normativa di cui all’art. 10 ter d.l gs. 74/2000 è stata
introdotta dall’art. 35, comma 7, d.L. 04/07/2006 n. 223, convertito nella L.
04/08/2006 n. 248 ; normativa entrata in vi g ore prima della consumazione del
reato de q uo [sez. U. sent. n. 37424 del 28/03/2013 ] .

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ferdinando
Minniti con condanna dello stesso al pa g amento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore

Il P

ente

riferita all’anno di imposta 2005; con la recidiva reiterata infra q uin q uennale ) e

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