Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1623 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1623 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
1)

Azzouz Noureddine nato in Marocco 1/5/1979

2)

Avv. Alessandro Cristofori nell’interesse di Azzouz Noureddine,

Laababi Said, Hamdi Aziz, Mouftakhir Ahmed, Mouftakhir El Maati, Karafi
Omar, Azzouz Lahcen
3)

Hamdi Aziz nato in Marocco 1/1/1984

4)

Mouftakhir Ahmed nato in Marocco 18/4/1982

5)

El Motaouakkel Eddaoudi nato in Marocco 1/1/1974

6)

Avv. Alessandro Cristofori nell’interesse di Zaikri El Mustapha,

Alanouar Abdellah, El Motaouakkel Eddaoudi
7)

Mouftakir El Maati nato in Marocco 1/1/1978

8)

Azzouz Lahcen nato in Marocco 6/3/1987

avverso la sentenza del 9/12/2011 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano
dichiarati inammissibili;

Data Udienza: 12/12/2012

udito per gli imputati, l’avv. Alessandro Cristofori, che ha concluso per
l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 9/12/2011, la Corte di appello di Bologna, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna sez. dist. di Imola
del 9/5/2011, revocava la confisca dell’autovettura Audi 6 SW targata AH
Noureddine, Laaabi Said, Hamdi Aziz, Mouftakhir Ahmed, El Motaouakkel
Eddaoudi, Mouftakhir El Maati, Karafi Omar, Alanouar Abdellah e Zaikri El
Mustapha erano stati riconosciuti responsabili del reato loro ascritto al capo
a), esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., e, concesse le
attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, erano
stati condannati ciascuno alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C
400,00 di multa ed Azzouz Lahcen era stato riconosciuto colpevole del reato
a lui ascritto al capo b) e, concesse le attenuanti generiche, era stato
condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 400,00 di
multa, con confisca di quanto indicato nel dispositivo della richiamata
sentenza.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello
proposti dagli imputati e, segnatamente in punto di carenza di prova
sull’elemento soggettivo del reato di cui al capo a) e qualificazione giuridica
dello stesso fatto come tentativo di furto, in punto di insussistenza delle
aggravanti di cui agli artt. 61 nn. 5 e 7 cod. pen. e 625 n. 5 cod. pen., in
punto di non punibilità del Azzouz Noureddine per desistenza o
riconoscimento del recesso attivo, in punto di insussistenza del delitto di cui
al capo b) qualificato impropriamente come rapina impropria, in punto di
responsabilità dell’imputato Zaikri El Mustapha, in punto di trattamento
sanzionatorio e concedibilità delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza ed in punto di insussistenza dei presupposti per la confisca.
2.

Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, sollevando i

seguenti motivi di gravame:
Azzouz Noureddine
2.1. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.; ci si duole in particolare
del mancato rinvio del processo all’udienza del 9/12/2011, quando

206 DH, confermando la decisione impugnata con la quale Azzouz

L

l’imputato era detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di
Salerno.
Avv. Alessandro Cristofori nell’interesse di Azzouz Noureddine, Laababi
Said, Hamdi Aziz, Mouftakhir Ahmed, Mouftakhir El Maati, Karafi Omar,
Azzouz Lahcen
2.2. Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in
relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.
relativamente alla posizione dell’imputato Azzouz Lahcen ed alla confisca
facoltativa dei sette camion.
Hamdi Aziz
2.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., per l’omessa nomina in
primo ed in secondo grado di un interprete per la traduzione dei singoli atti
scritti del processo e per l’omessa traduzione del decreto per il giudizio di
appello.
Mouftakhir Ahmed
2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., per l’omessa nomina in
primo ed in secondo grado di un interprete per la traduzione dei singoli atti
scritti del processo e per l’omessa traduzione del decreto per il giudizio di
appello.
El Motaouakkel Eddaoudi
2.5. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., per l’omessa nomina in
primo ed in secondo grado di un interprete per la traduzione dei singoli atti
scritti del processo e per l’omessa traduzione del decreto per il giudizio di
appello.
Avv. Alessandro Cristofori nell’interesse di Zaikri El Mustapha, Alanouar
Abdellah, El Motaouakkel Eddaoudi
2.6. Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in
relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.
pen. ed alla confisca facoltativa dei sette camion.
Mouftakir El Maati
2.7. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., per l’omessa nomina in
primo ed in secondo grado di un interprete per la traduzione dei singoli atti

pen., alla qualificazione giuridica del delitto di rapina impropria

scritti del processo e per l’omessa traduzione del decreto per il giudizio di
appello.
Azzouz Lahchen
2.8. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.; ci si duole in particolare
del mancato rinvio del processo all’udienza del 9/12/2011, quando
l’imputato era detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi proposti devono essere dichiarati tutti inammissibili, per essere
manifestamente infondati i motivi dedotti.
3.1. La questione relativa alla mancata traduzione degli imputati Azzouz
Noureddine e Azzouz Lahchen all’udienza del 9/12/2011, di cui ai rispettivi
motivi di ricorso ( 2.1. e 2.8.) è manifestamente infondata, in quanto
l’udienza per il giudizio di appello si è svolta in camera di consiglio e non
risulta che gli imputati, impediti in quanto detenuti per altra causa, abbiano
manifestato, ai sensi dell’art. 599 comma 2 cod. proc. pen., la volontà di
comparire. Difatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
condivisa dal Collegio, solo nell’ipotesi in cui l’imputato detenuto abbia
manifestato la volontà di comparire al giudizio camerate di appello avverso
la sentenza pronunciata in sede di giudizio abbreviato, e non sia stato
tradotto in udienza, la sentenza emessa all’esito è affetta da nullità
assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(sez. 6 n. 48557 del 2/12/2009, Rv. 245657; sez. U n. 35399 del
24/6/2010, Rv. 247835).
3.2. Il motivo attinente alla ritenuta configurabilità della circostanza
aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., proposto dai ricorrenti di Azzouz
Noureddine, Laababi Said, Hamdi Aziz, Mouftakhir Ahmed, Mouftakhir El
Maati, Karafi Omar (2.2.) e dai ricorrenti Zaikri El Mustapha, Alanouar
Abdellah, El Motaouakkel Eddaoudi (2.6.), rappresenta la mera reiterazione
dell’analoga questione sollevata nel giudizio di appello, rispetto alla quale la
Corte territoriale si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori
logico – giuridici. E’ stato, al riguardo, affermato che, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione,
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art.

4

Salerno.

606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. Segnatamente nella
sentenza impugnata si rende conto in modo più che esaustivo circa gli
elementi di fatto che rendono configurabile l’aggravante in questione: non
solo il tempo di notte durante il quale furono compiute le operazioni di
effrazione delle protezioni esterne, ma anche il luogo isolato ove l’azione
delittuosa era stata posta in essere. La valutazione compiuta sul punto dai
giudici di merito risulta conforme all’orientamento di questa Corte,
dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., se il tempo di notte non
realizza di per sé automaticamente tale aggravante, con esso possono
concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva
valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di
difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si
presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto
ostacolata (sez. 2 n. 3598 del 18/1/2011, Rv. 249270; sez. 5 n. 19615 del
11/3/2011, Rv. 250183).
3.3. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b), ascritto
al solo imputato Azzouz Lahcen, la sentenza impugnata dà atto della
contestualità della condotta di fuga posta in essere dall’imputato rispetto
all’impossessamento, finalizzata chiaramente ad assicurarsi l’impunità.
Non pare fuor di luogo a questo punto segnalare la recente decisione delle
sezioni unite di questa Corte (sez. U. n. 10 del 19/4/2012, Reina), che, nel
riconoscere l’ammissibilità del tentativo di rapina impropria, hanno
effettuato una completa disamina delle due fattispecie, quella della rapina e
quella del furto, delineando il quid pluris che caratterizza la prima rispetto
al secondo ed individuando le relative differenze fra la forma tentata e la
forma consumata di entrambi i reati. Per quel che qui rileva, la decisione
citata parte dalla fondamentale premessa, condivisa dalla dottrina, circa la
natura plurioffensiva del reato di rapina e la sua caratteristica di reato
complesso: all’azione di sottrazione ed impossessamento tipica del furto si
aggiunge quella della violenza alla persona o della minaccia. Nel genere
rapina vengono poi individuate due diverse fattispecie sottoposte allo
stesso trattamento sanzionatorio: la rapina propria e quella impropria;
nella prima la violenza o la minaccia rappresentano il mezzo, che potrà
essere precedente o concomitante all’impossessamento, attraverso il quale
si realizza l’offesa al patrimonio; nella seconda, invece, la violenza o la
minaccia sono volte ad assicurare all’agente il possesso della cosa sottratta

condiviso dal Collegio, in base al quale ai fini della configurabilità

o, in alternativa, l’impunità. Si passa, quindi, a fornire una precisa e
condivisibile lettura del dato letterale contenuto nell’art. 628 comma 2 cod.
pen. <<...immediatamente dopo la sottrazione», chiarendo che con esso Il legislatore si è inteso riferire alla necessità di un collegamento logico temporale tra la condotta di aggressione al patrimonio e quella di aggressione alla persona che sia tale da non interrompere il nesso di contestualità della complessiva azione posta in essere. Ciò, appunto, rapina propria e per quella impropria, prescindendosi dall'essere la relativa condotta consumata o solo tentata. E nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non pare possa dubitarsi del collegamento logico temporale fra l'azione di impossessamento ed il tentativo di fuga posto in essere dall'imputato con violenza nei confronti del Carabiniere. 3.4. Passando quindi alla problematica relativa alla disposta confisca dei sette camion, oggetto anch'essa dei motivi di ricorso proposti da Azzouz Noureddine, Laababi Said, Hamdi Aziz, Mouftakhir Ahmed, Mouftakhir El Maati, Karafi Omar (2.2.) e da Zaikri El Mustapha, Alanouar Abdellah, El Motaouakkel Eddaoudi (2.6.), la sentenza impugnata non presenta i vizi denunciati, contenendo, invece, adeguata motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 240 comma 1 cod. pen. In tal senso, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sez. 6 n. 10106 del 6/6/1994, Rv. 199559; sez. 4 n. 21703 del 5/4/2005, Rv. 231559), condivisa dal Collegio, si dà atto di come i mezzi confiscati, alla luce delle modalità delle azioni compiute e della personalità degli imputati, potrebbero costituire un incentivo a commettere ulteriori reati: segnatamente viene rappresentato, con argomentazioni logiche prive di contraddittorietà, che «la decisione di confisca di tutti i furgoni va confermata perché il loro utilizzo coordinato e non occasionale rispetto ad un tipo di delitto ben organizzato per la realizzazione del quale quei mezzi erano essenziali, è espressivo di non occasionalità anche soggettiva delle azioni dei singoli proprietari ed autisti, i quali avevano dato il loro consapevole contributo a quell'azione, agendo peraltro anche in concorso con soggetti pregiudicati e, senza, come visto, che vi fossero mandanti esterni». Attraverso tale puntuale motivazione i giudici di appello hanno dato conto dell'esistenza di una diretta correlazione fra i camion sottoposti a confisca ed il reato commesso dai ricorrenti; ciò vale a giustificare l'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 240 comma 1 cod. pen. a 6 giustifica la previsione di uno stesso trattamento sanzionatorio per la cagione della ritenuta pericolosità sociale derivante dalla disponibilità dei mezzi di trasporto da parte dei ricorrenti, potendo gli stessi assumere una funzione incentivante alla reiterazione di condotte criminose analoghe a quelle per le quali si è proceduto. 3.5. Con riferimento al motivo di ricorso relativo alla mancata traduzione dei singoli atti scritti del processo, proposto dagli imputati, Hamdi aziz, Mouftakhir Ahmed, El Motaouakkel Eddaoudi, Mouftakir El Maati, premesso lingua italiana, pur risultando dimorare da tempo in Italia, la relativa questione, prevista dall'art. 109 comma 3 cod. proc. pen., integra una nullità a regime intermedio che risulta sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., per effetto della proposizione dell'impugnazione nella quale, censurandosi il contenuto degli atti del processo, si dimostra di averne ben compreso il contenuto (sez. 6 n. 9075 del 15/2/2006, Rv. 233490). Inoltre la censura, integrante in astratto solo un vizio di violazione di legge, non è stata proposta con i motivi di appello e, pertanto, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., non può essere sollevata per la prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità. Si tratta, come stabilito da questa Corte nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. per asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. (sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv. 235504), di una ragionevole regolamentazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazioni di legge dettata da ragioni di funzionalità dell'intero sistema delle impugnazioni, in virtù delle quali tale specifica impugnazione è ammissibile solo ove la parte abbia inteso adire i tre gradi di giudizio. Il medesimo motivo viene proposto anche in relazione alla mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello; al riguardo ritiene il Collegio, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 6 n. 244 del 27/9/1994, Rv. 200633; sez. 4 n. 2203 del 23/6/1999, Rv. 215179), che, nel caso di specie, non possa ipotizzarsi alcuna violazione dei diritti previsti dall'art. 143 cod. pen., in quanto la citazione per il giudizio camerale di appello non contiene elemento di accusa, indicando solo la data dell'udienza alla quale verrà trattato il gravame. 4. Per il disposto dell'art. 616 c.p.p., tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 7 che non risulta da nessun atto che i suddetti imputati non conoscessero la P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Il Consiglie Dott. Robe Il Pr latore rrelli Palombi di Montrone Dott. nte o Macchia Così deciso il 12 dicembre 2012

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