Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16229 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16229 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FINOTTO MASSIMO ORESTE N. IL 04/09/1968
avverso la sentenza n. 780/2009 TRIBUNALE di TERNI, del
01/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 29/11/2012

Finotto Massimo Oreste propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore,
avverso la sentenza del Tribunale di Terni, in composizione monocratica, del 1° giugno
2012, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica -art. 186
comma 2 lett. b) del codice della strada- e lo ha condannato, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di venti giorni d’arresto e 600,00
euro di ammenda; con sospensione della patente di guida per il periodo di sei mesi.
Deduce il ricorrente.
a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta sussistenza del
reato contestato, avuto riguardo alle risultanze istruttorie dibattimentali;
b) Vizio di motivazione e travisamento del fatto, laddove il giudice del merito ha sostenuto
che l’imputato non aveva riferito agli operatori delle sue condizioni psicopatologiche in atto,
che lo costringevano ad assumere una terapia farmacologica a soluzione alcolica;
c) Violazione di legge, laddove il giudice ha concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena anziché disporre la sostituzione della pena detentiva con quella
pecuniaria.

Considerato in diritto.
Osserva preliminarmente la Corte che l’impugnazione, proposta, nelle forme del ricorso per
cassazione, deve essere convertita in appello.
In realtà, trattandosi nel caso di specie di ricorso immediato per cassazione -avendo
l’impugnazione ad oggetto una sentenza di condanna anche a pena detentiva- ed essendo lo
stesso ammissibile solo per vizi di legittimità, non riguardanti, neppure indirettamente,
questioni di merito, ne consegue che il ricorso proposto dall’imputato, che contiene censure
di cui all’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (anche il terzo motivo di ricorso si
presenta quale censura in punto di motivazione), non può essere presentato “per saltwn”.
Esso deve essere, quindi, convertito in appello, ai sensi dell’art. 569 comma 3 del codice di
rito (Cass. nn. 3405/2003, 26419/12), con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di
Perugia.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di
Perugia.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.

Ritenuto in fatto.

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