Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16229 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16229 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SCHIFITTI RUBEN nato il 03/02/1990 a AUGUSTA
FERRAGUTO GIUSEPPE nato il 22/11/1991 a AUGUSTA

avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 18/11/2016 la Corte d’Appello di Catania confermava la
sentenza di primo grado, con cui Schifitti Ruben e Ferraguto Giuseppe erano stati
condannati a pena di giustizia per associazione a delinquere finalizzata ai delitti
contro il patrimonio, oltre che per molteplici episodi di furto aggravato.
Nell’interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena ed
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che in
riferimento alla motivazione in ordine alla recidiva contestata al Ferraguto.

quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni
già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art.
591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata – con motivazione esente da censure rilevabili in sede di
legittimità – ha dato atto che la confessione non potesse che essere valutata alla
luce del quadro probatorio assolutamente univoco, da cui emergeva già la prova
della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio; inoltre le stesse modalità
del fatto apparivano ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche. Parimenti congrua è stata ritenuta la pena base anche se superiore
al minino edittale – alla luce della gravità e della pluralità delle condotte;
parimenti incensurabile appare la motivazione circa la recidiva, alla luce del
periodo di tempo trascorso dall’ultimo episodio e della serrata reiterazione dei
reati in contestazione, indice evidente di pericolosità sociale.
Va ricordato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è
necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo

1

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in

disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244).
La graduazione della pena, inoltre, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia

– 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena
equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni
dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013

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