Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16226 del 20/03/2018
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16226 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FUCCI VINCENZO nato 11 16/07/1977 a ANDRIA
avverso la sentenza del 14/04/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Con sentenza del / 1,104/2016 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza
di primo grado, con cui Fucci Vincenzo era stato condannato a pena di giustizia
per i reati di cui: a) agli artt. 110, 56, 628, comma 1, 2, 3, cod. pen.; c) art. 707
cod. pen.; d) artt. 61 n. 2, 56, 610 cod. pen.; e) artt. 582, 585 cod. pen.; f) art.
9, comma secondo, I. 1423/1956; in Andria e Corato il 18/01/2008, assolveva
l’imputato dai reati sub a) e c) per non aver commesso il fatto, rideterminando la
pena.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
Il ricorso è fondato, in quanto risulta decorso il termine massimo di prescrizione,
pari ad anni sette mesi sei per i delitti, cui va aggiunto un periodo complessivo di
sospensione pari a 256 giorni, per cui i reati risultano prescritti alla data del
30/03/2016; in epoca ancora precedente risulta prescritta la contravvenzione di
cui all’art. 707 cod. pen.
La prescrizione, quindi, risulta maturata prima della sentenza impugnata, con
conseguente annullamento senza rinvio della stessa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore
Il Presidente
si eccepisce la prescrizione dei reati in epoca antecedente la sentenza di appello.