Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16224 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16224 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO MICHELE nato il 15/04/1984 a CATANIA

avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 07/02/2017 la Corte d’Appello di Catania confermava la
sentenza di primo grado, con cui Di Benedetto Michele era stato condannato a
pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 624, 625 n. 2 e
7, cod. pen., in Catania, il 16/09/2016; con la recidiva specifica nel quinquennio.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si eccepisce l’omessa concessione della circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., con
giudizio di prevalenza e la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui
all’art. 625 n 7, cod pen.

censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata ha osservato – con motivazione esente da censure
logiche – citando giurisprudenza di legittimità pacifica, come, nel caso in esame,
sussista la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7, cod. pen.
In particolare, va ricordato che “Le ipotesi previste nell’ambito dell’aggravante
speciale di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune costituito
dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle
condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di
detti presupposti determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli
effetti provocati dall’azione delittuosa.”

(Sez. 4, sentenza n. 21456 del

17/04/2002, Rv. 221617). Quanto all’aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod.
pen., è stato osservato come, nel caso in esame, l’allaccio era stato posto in
essere mediante effrazione dei sigilli apposti al contatore.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, inoltre,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo
ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a
ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto

1

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su

(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame la
Corte territoriale ha espressamente valutato sia le condizioni economiche
dell’imputato che il dato di segno opposto, rappresentato dalla sua pericolosità
sociale, alla luce della contestata recidiva.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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