Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16223 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16223 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUBAGOTTI TIZIANO nato il 15/02/1956 a BRESCIA
avverso la sentenza del 14/02/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brescia in composizione
monocratica ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Rubagotti
Tiziano la pena di anni uno mesi quattroi di reclusione, in relazione ai reati di cui
agli artt. 216, 217, 219, 223m 224 r. d. n. 267/1942, sentenza dichiarativa di
fallimento del 23/04/2014.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione lamentando
l’omessa motivazione in relazione a cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen.
affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio
negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc:
pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso
in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen.” (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez.
1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la
sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc.
pen., alla luce delle relazioni del curatore fallimentare.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto è principio costantemente