Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16222 del 20/03/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 16222 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALIE’ FRANCESCO nato il 24/06/1976 a ASCOLI PICENO

avverso la sentenza del 02/11/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 02/11/2015 la Corte d’Appello di Ancona confermava la
sentenza di primo grado, con cui Galié Francesco era stato condannato a pena di
giustizia, oltre che al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa,
per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 594, 612, 56, 581, 581, 582, 585
cod. pen., in Ascoli Piceno, il 15 ed il 16/02/2011.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si eccepisce l’abrogazione dell’art. 594 cod. pen., e si lamenta vizio di
motivazione in riferimento alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle

Osserva il Collegio che in relazione alla contestazioni di ingiuria la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio, per essere i fatti non previsti dalla legge
come reato, a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 7 del 2016, con
conseguente eliminazione della relativa pena e cessazione anche degli effetti
civili della sentenza in riferimento al fatto di ingiuria.
Il ricorso è, nel resto, inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato
su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo Per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata ha osservato – con motivazione esente da censure
logiche – che entrambi gli episodi di aggressione erano stati riferiti dalle persone
offese, Bini e Fabiani, confermate dalla documentazione medica e, quella del
giorno 16 anche da persona che vi aveva assistito e cher-aveva aarelae riferito le
/
specifiche modalità, con la conseguenza che, anche in assenza di testi che
avevano assistito all’episodio del giorno 15, la fedele ricostruzione del fatto
verificatosi il giorno 16 costituisce un elemento ulteriore a comprova
dell’attendibilità delle persone offese, atteso anche il collegamento tra i due
episodi.
In realtà, le censure, peraltro estremamente generiche, aspirano ad una
rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

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prove dichiarative.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di
legittimità quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
207944; inoltre: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione

merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha
riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cessazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che
devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente
acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere
considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere
tali da inficíare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni
processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della
prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le
minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

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dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di

Inoltre va considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione
di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa
valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,
non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite
costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del

29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
Dall’annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al fatto di ingiuria,
discende la rideterminazione della pena, in riferimento ai residui reati, nella
misura di mesi tre e giorni undici di reclusione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di ingiuria, e
ridetermina la pena per i restanti reati in mesi tre e giorni undici di reclusione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 –

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