Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16221 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16221 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIANG MASSAMBA nato il 07/01/1988 a PIKINE( SENEGAL)

avverso la sentenza del 07/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 07/10/2016 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza
di primo grado, con cui Niang Massata era stato condannato a pena di giustizia
per il reato di cui all’art. 474cod. pen., in San Cesario di Lecce, il 22/07/2008.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per Cassazione, con il quale
si lamentano vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione del fatto ed
all’appartenenza della merce all’imputato, alla eccepita illegittimità della
perquisizione, alla sussistenza del reato in riferimento ai CD, alla mancata prova
di registrazione dei marchi, alla sussistenza dell’elemento soggettivo, al

di cui all’art. 131 bis, cod. pen; si eccepisce, infine, la prescrizione dei reati.
Osserva il Collegio che alla data della sentenza impugnata non era ancora
decorso il termine di prescrizione, atteso che al termine massimo di prescrizione,
pari ad anni sette mesi sei, vanno aggiunti giorni 495 di sospensione, per cui il
termine massimo scadeva in data 31/05/2017, in epoca successiva alla sentenza
impugnata. Ne consegue che l’inammissibilità del ricorso, per le ragioni di
seguito esposte, rende del tutto irrilevante la prescrizione maturata in epoca
successiva alla sentenza impugnata.
Il ricorso è, nel resto, inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato
su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata ha osservato – con motivazione esente da censure
logiche – che l’imputato era stato rinvenuto in possesso della merce, trasportata
in una vettura intestata al fratello, circostanza, quest’ultima, del tutto irrilevante,
considerato che la merce si trovava nel portabagagli, ben visibile e non
occultata; per cui, se anche la merce fosse appartenuta al fratello dell’imputato,
certamente quest’ultimo ne aveva il possesso, non avendo provato di ignorare la
presenza della merce, peraltro assolutamente visibile. Detto accertamento, in
ogni caso, rendeva del tutto non influente la deposizione de relato del teste di
P.G. Quanto alla contraffazione, la sentenza impugnata ha ricordato come la

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trattamento sanzionatorio, alla mancata applicazione della causa di non punibilità

stessa possa essere basata sulla prova dichiarativa di soggetto dotato di
specifica competenza tecnica, come verificatosi nel caso in esame, e che, in ogni
caso, le modalità di trasporto della merce escludevano che si potesse trattare di
capi originali. Quanto alla legittimità della perquisizione, si è osservato che la
stessa era del tutto consentita, a fronte della flagrante detenzione, da parte
dell’imputato, di merce contraffatta. La sussistenza del reato è stata motivata
sulla scorta di pacifica giurisprudenza di legittimità, citata anche per sostenere la
sussistenza dell’elemento soggettivo e per escludere il falso grossolano. Quanto
ai CD, la sentenza ha rilevato come la circostanza che fossero incisi potesse

riprodotti, e, come tali, vendibili a prezzo inferiore rispetto all’originale, per cui
illogico sarebbe stato trasportare tale numero di supporti non incisi; il loro
numero elevato, infine, rendeva evidente la loro destinazione alla vendita.
In realtà, le censure, peraltro estremamente generiche, aspirano ad una
rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di
legittimità quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, riv.
207944; inoltre: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha
riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che
devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente
acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere
considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere
tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da

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desumersi da plurimi elementi di prova: i supporti erano artigianalmente

contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni
processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della

rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le
minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Inoltre va considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione
di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa
valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,
non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite
2costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del
03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza ha escluso la sussistenza della
causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, cod. pen., sotto il profilo
dell’abitualità della condotta, alla luce dei precedenti penali dell’imputato; ha,
infine, considerato del tutto adeguata la pena inflitta, peraltro al di sotto del
minimo edittale; quanto alla sospensione condizionale della pena, la sentenza ha
osservato come l’imputato ne avesse usufruito già due volte.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

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prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Presidente

Il Componente estensore

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