Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16220 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16220 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EVANGELISTA MAURO nato il 16/07/1979 a PENNE

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello
di Campobasso ha confermato la decisione del giudice di primo grado, quanto
‘alla affermazione di responsabilità di Mauro Evangelista, in relazione al reato di
sequestro di persona, posto in essere, in concorso con altri responsabili della
Comunità “Resto d’Israele”, in danno di uno degli ospiti della medesima
comunità.
Il ricorso presentato dal difensore dell’imputato è inammissibile, in quanto: a) la

manifestamente infondata, giacché all’udienza del 07/12/2010, è stata ritenuta
inutilizzabile “la consulenza del P.M. a firma del perito Vitagliano”, mentre la
trascrizione delle conversazioni ambientali è contenuta nella relazione di perizia
dell’ing. Colaianni, disposta su incarico del G.i.p. in sede di incidente probatorio;
b) le restanti critiche sono aspecifiche nel senso ce reiterano i rilievi svolti
nell’atto di appello, sottraendosi al confronto con la puntuale motivazione della
sentenza impugnata, che, in termini di estrema attenzione, ha esaminato le
dichiarazioni testimoniali concernenti il sequestro, ha apprezzato le risultanze del
certificato medico, ha adeguatamente ponderato le dichiarazioni dei testi
Andreoli e Sacchetti come del tutto inidonee a scardinare la univocità dei restanti
elementi probatori; c) che la logicità della sentenza neppure resta scalfita da
quanto, secondo il ricorso, avrebbe riferito il teste Franco Fantini, sulla piena
libertà degli ospiti di entrare e uscire dalla Comunità, che, per come presentata
nell’atto di impugnazione, a tutto voler concedere, si traduce in indicazioni di
carattere generale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso i • -ta 20/03/2018
Il Cons lie
Gius

stensore
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Il Presidente
Stef íìo Pal

doglianza concernente la valorizzazione di intercettazioni inutilizzabili è

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