Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1622 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1622 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
1) Zeqiri Hajdar nato in Kossovo il 17/5/1981
2) Massaro Eliseo nato a Catania 6/7/1986
avverso la sentenza del 20/12/2011 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo che entrambi i ricorsi
vengano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 20/12/2011, la Corte di appello di Brescia, in

parziale riforma della sentenza del giudice dell’udienza preliminare del
tribunale di Brescia del 20/5/2011, concesse a Massaro Eliseo le attenuanti
generiche considerate equivalenti all’aggravante contestata al capo a),
riduceva la pena a lui inflitta ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed C
2.100,00 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata nella parte
in cui Zeqiri Hajdar era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi
1

Data Udienza: 12/12/2012

quattro di reclusione ed € 2.300,00 di multa per i reati loro ascritti.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello
proposti dagli imputati e, segnatamente in punto di responsabilità per i reati
loro ascritti.
2.

Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, sollevando

seguenti motivi di gravame:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed ed e) cod. proc. pen., in relazione ai
capi h), i), n), o), q) ed r). Ci si duole in particolare dell’erronea
interpretazione del concetto di arma esplodente con conseguente erronea
qualificazione giuridica dei fatti, rilevando che nessun accertamento è stato
effettuato in ordine alla capacità esplodente delle bottiglie incendiarie
descritte nell’imputazione e che in relazione ai reati di cui ai capi n) ed o)
non è stata trovata alcuna traccia di ordigno.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione ai reati di
cui ai capi c) e d) riqualificati come reati di cui all’art. 635 comma 2 n. 3
cod. pen.; si lamenta che, in relazione al fatto di cui al capo c), era emersa
una causa accidentale dell’incendio ed in ordine al reato di cui al capo d)
non era emerso alcun elemento che consentisse di collegare il fatto agli
imputati.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui ai
capi g), e) ed m). Con riferimento al reato di cui al capo g), si evidenzia
l’assenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del delitto di
tentato incendio e quanto ai reati di cui ai capi e) ed m), si rappresenta che
gli stessi andavano ricondotti al reato di cui all’art. 635 cod. pen.
2.4. Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al reato di
cui al capo s) per carenza degli elementi dell’idoneità e della direzione non
equivoca delle minacce, inidonee ad integrare il delitto di tentata
estorsione.
Massaro Eliseo
2.5. inosservanza e erronea applicazione della legge penale nonché

Zeqiri Hajdar

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contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed
e) cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento del ricorrente,
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso proposto da Zeqiri Hajdar deve essere rigettato, mentre quello
3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto da Zeqiri, rileva la
Corte che la questione relativa alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai
capi h), i), n), o), q) ed r) con particolare riguardo alla natura delle
bottiglie molotov descritte nell’imputazione risulta affrontata in modo
esaustivo nella sentenza impugnata, facendosi riferimento, senza che fosse
necessario alcun ulteriore accertamento tecnico, al fascicolo dei rilievi
tecnici redatto dal SIS del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Brescia,
che documenta gli effetti del lancio delle bottiglie incendiarie, la loro
composizione e la presenza di materiali infiammabili idonei alla
combustione ed all’esplosione della bottiglia. La Corte territoriale,
rifacendosi alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha
escluso nel caso di specie la configurabilità del reato contravvenzionale di
cui all’art. 678 cod. pen. che riguarda in genere i materiali esplodenti, cioè
tutti quei prodotti, utilizzati per i fuochi d’artificio, che sono privi di
potenzialità micidiale, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di
fabbricazione (sez. 4 n. 32253 del 16/6/2009, Rv. 244630); viceversa le
bottiglie cosiddette «molotov» sono state da sempre considerate
comprese fra i «congegni micidiali» di cui all’art. 1 legge 895/1967
(sez. 5 n. 948 del 8/11/1984, Rv. 167608).
3.2. Passando al secondo motivo di ricorso proposto da Zeqiri, la sentenza
impugnata fa generico rinvio alla decisione di primo grado nell’ambito della
quale si dà conto, in relazione ai reati di cui ai capi c) e d), dell’integrazione
del delitto di danneggiamento aggravato in luogo di quello originariamente
contestato di cui all’art. 424 cod. pen. e degli elementi probatori in forza
dei quali i reati sono stati ascritti anche allo Zeqiri: si tratta della chiamata
in correità de Massaro rispetto alla quale risultano acquisiti riscontri
oggettivi rappresentati dai messaggi minatori, dagli SMS e dai messaggi
muti di cui si parla nella sentenza di primo grado. Nel ricorso viene
prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al

3

proposto da Massaro Eliseo va dichiarato inammissibile.

ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono
questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in
sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi
logici.
3.3. Anche il terzo motivo di ricorso proposto dallo Zeqiri costituisce una
pedissequa riproposizione dell’analoga questione già sollevata con i motivi
esaustiva motivazione che il ricorrente non prende in alcun modo in
considerazione, dando atto che in tutti gli episodi contestati ricorrevano gli
estremi oggettivi e soggettivi del delitto di incendio doloso di cui all’art. 423
cod. pen., nella forma tentata in relazione al fatto di cui al capo g), e che
non vi erano state conseguenze drammatiche solo per una serie fortuita di
circostanze.
3.4. Quanto infine al quarto motivo di ricorso dello Zeqiri, la Corte
territoriale, facendo riferimento alla riscontrata confessione resa dal
coimputato Massaro Eliseo, rende conto della richiesta di denaro avanzata
nei confronti della persona offesa e delle minacce allo stesso rivolte,
elementi in forza dei quali si è ritenuto, con argomentare privo di
contraddizioni, integrato il delitto di tentata estorsione.
3.5. Il ricorso proposto da Massaro Eliseo è privo della specificità, prescritta
dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo
questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione
dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello
della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il
nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si
ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace,
Rv. 207648).
4. Tutto quanto sopra detto comporta il rigetto del ricorso proposto da
Zeqiri Hajdart e l’inammissibilità del ricorso proposto da Massaro Eliseo. A
ciò consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna di entrambi i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del solo Massaro anche al
versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

di appello e rispetto alla quale la Corte territoriale rende adeguata ed

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Zeqiri Hajdar e dichiara inammissibile quello di Massaro
Eliseo. Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il
Massaro anche al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Il Consiglie

stensore

Il P

ente

Così deciso il 12 dicembre 2012

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