Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16217 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16217 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANDI HAMZI nato il 20/11/1995
avverso la sentenza del 17/12/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Con sentenza del 17/12/2014 la Corte d’Appello di Firenze confermava la
sentenza di primo grado, con cui Mahdi Hamzi era stato condannato a pena di
giustizia per il reato di cui all’art. 624 bis, cod. pen., in Prato, il 07/06/2013.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su
censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata ha osservato – con motivazione esente da censure
logiche – che, tenuto conto del prezzo dell’oro e del valore affettivo, il danno
cagionato alla persona offesa non potesse considerarsi di speciale tenuità.
In realtà, le censure, peraltro estremamente generiche, aspirano ad una
rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.
Irrilevante appare la circostanza che la persona offesa non abbia quantificato il
danno economico subito, considerato che la Corte di merito ha fatto riferimento
ad un parametro oggettivo – il valore di mercato dell’oro – per valutare il danno
stesso, rispetto al quale la considerazione del valore affettivo appare un
elemento rafforzativo, peraltro per nulla alternativo rispetto alla considerazione
del danno economico. Peraltro “la concessione della circostanza attenuante del
danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio
cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo
riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori
effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della
sottrazione della ‘res’, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo
di sopportare il danno economico derivante dal reato. (Sez. 4, sentenza n. 6635
del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
1
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Presidente
Il Componente estensore