Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16212 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16212 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO LUIGI nato il 16/01/1961 a TRINITAPOLI

avverso la sentenza del 26/02/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Bari ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Luigi Russo, in relazione al reato di furto aggravato,
provvedendo a rimodulare la pena in senso favorevole all’imputato.
Il primo motivo di ricorso per cassazione proposto personalmente dall”imputato
è inammissibile, in quanto mette in discussione la precedente morosità, senza
confrontarsi con la deposizione valorizzata dalla Corte territoriale che invece è

della successiva condotta che aveva determinato, illegittimamente, la ripresa
dell’erogazione dell’energia. In tale contesto, il pagamento, successivo
all’accertamento dei fatti, non dimostra affatto, secondo il razionale
apprezzamento dei giudici di merito, l’assenza del fine di profitto nella
precedente sottrazione di energia.
Del pari inammissibile per genericità è il secondo motivo, che, attraverso la
riproduzione di frammenti della prova dichiarativa, cerca assertivamente ed
inutilmente di dimostrare che l’accertata rottura del dispositivo di sgancio
dell’interruttore non rappresenti la violenza richiesta dalla circostanza
aggravante ritenuta o non abbia incidenza sulla sottrazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen.

,

la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 20/03/2018

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Il Consiglie :stensore

Il Presidente

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priva di equivocità e dimostra la piena consapevolezza, da parte dell’imputato,

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