Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16211 del 20/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16211 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IODICE PASQUALE nato il 26/07/1968 a BARLETTA
avverso la sentenza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 20/03/2018
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Torino ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di
responsabilità di Pasquale Iodice, in relazione al reato di tentato furto aggravato,
e alla pena applicata di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato, con il quale si
censura l’affermazione di responsabilità, è inammissibile, per l’assoluta
genericità di formulazione.
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica
gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in d
20/03/2018
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di