Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1621 del 15/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1621 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORTIERO FORTUNA N. IL 30/09/1934
avverso l’ordinanza n. 329/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, con
ordinanza emessa il 12/04/2013 – provvedendo sull’incidente di esecuzione
avente per oggetto l’istanza presentata da Fortuna Portiero, tesa alla revoca
dell’ingiunzione a demolire ed a ripristinare lo stato dei luoghi, emessa dal PG
presso la Corte di Appello di Salerno, in data 09/12/2009 – rigettava l’istanza.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla circostanza che le opere in questione erano state ultimate prima
del 31/03/2003; data ultima ai fini del condono edilizio, ex L. 326/2003.

3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche perché non
pertinenti alle ragioni poste a base della decisione impugnata. Sono, altresì,
infondate perché in contrasto con quanto accertato in sede di cognizione (vedi
ordinanza impugnata pagg.1 – 2). Le opere abusive sono state ultimate dopo il
31/03/2003; data ultima ai fini del condono, ex L. 326/2003 (vedi sentenza di
merito di 10 e 2° grado in atti).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Fortuna
Portiero con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15 Novembre 2013
Il Componente estensore

2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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