Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1621 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1621 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
1) Avolese Mario nato a Pachino 22/5/1953
2) Turone Vincenzo nato a Mazzarino 1/3/1971
avverso la sentenza del 7/11/2011 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo che entrambi i ricorsi
vengano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 7/11/2011, la Corte di appello di Catania

confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa sez. dist. di Avola del
26/3/2003 con la quale Avolese Mario e Turone Vincenzo erano stati
condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed C 400,00 di multa cod.
pen. per il reato loro rispettivamente ascritto (Turone: ricettazione, in
concorso con Turone Salvatore e Vincenti Gaetano, in danno di Fede
Salvatore commessa ed accertata in Modica il 3/3/1998; Avolose:

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Data Udienza: 12/12/2012

ricettazione in danno di Fede Salvatore commessa ed accertata in Modica il
3/3/1998) con pena sospesa al solo Turone.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello
proposti dagli imputati ed in particolare quella relativa alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, alla qualificazione
giuridica del fatto ed al trattamento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo dei

rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
Avolese Mario
2.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla
ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; evidenzia al
riguardo che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo
grado ed in quella di appello, il ricorrente ebbe a precisare l’identità della
persona dalla quale acquisto le pecore; evidenzia ancora la
contraddittorietà dell’affermazione contenuta nella sentenza d’appello,
integrante un travisamento delta prova, laddove dà atto che il ricorrente
avrebbe acquistato le pecore in Mazzarino, pur risultando da tutti gli atti
del processo che l’acquisto era avvenuto in Canicattini Bagni.
2.2. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. b) cod. proc. pen.; rileva al riguardo l’illogicità della motivazione nel
fare discendere la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa
delle pecore da parte dell’imputato dalla scelta di ufficializzare, con la
propria firma sul documento di trasporto, il trasferimento del bestiame dal
proprio pascolo a quello di Mazzarino; evidenzia che la sentenza impugnata
non indica un solo elemento di fatto dal quale l’imputato avrebbe potuto
trarre la convinzione circa la provenienza delittuosa delle pecore che stava
acquistando.
Turane Vincenzo
2.3. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 4 legge 152/1975 e 352 cod. proc. pen.
Eccepisce, al riguardo, l’illegittimità della perquisizione effettuata nei
confronti del ricorrente per l’insussistenza delle condizioni previste dall’art.
4 legge 152/1975 e la conseguente invalidità del successivo sequestro, dal
quale non può derivare la prova di reità del ricorrente.
2.4. Violazione di legge, nonché assenza ed illogicità della motivazione, ai

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g1A-,

2.

sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione
all’art. 110 cod. pen. per mancanza di motivazione sulla partecipazione del
ricorrente a titolo di concorso con gli altri imputati nel delitto di
ricettazione.
2.5. Violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen., in relazione all’art. 648 cod. pen.; deduce al riguardo la carenza di
motivazione e l’impossibilità di ritenere, sulla base dei dati processuali, la
ricettazione.
2.6. Violazione di legge e carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 712 cod. pen.
per non essere stato ritenuto il reato contravvenzionale di cui all’art. 712
cod. pen., in luogo di quello di cui all’art. 648 cod. pen., reato allora già
estinto per prescrizione.
2.7. Violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 n. 4 cod.
pen. ed all’art. 122 lett. c) cod. proc. pen. Ci si duole, in particolare, della
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., punto
sul quale la Corte d’appello ha omesso di motivare, pur essendo stato il
suddetto punto sollecitato con apposita memoria depositata in cancelleria
ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati, per essere infondati tutti i
motivi proposti.
3.1. Con riferimento ai motivi di ricorso proposti dall’Avolese, attinenti
entrambi all’elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale, nel
confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante
orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini
della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la
consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia
peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e
completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del
reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette,
allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura
intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza

sussistenza in capo al ricorrente dell’elemento soggettivo del delitto di

illecita di quanto ricevuto. E più specificamente si è detto che la conoscenza
della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi
elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato
che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa
ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala
29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata
si dà atto che il simulato atto di trasferimento di proprietà degli animali,
risultati di provenienza delittuosa, accompagnato da una fittizia bolla di
accompagnamento motivata da «trasferimento di pascolo» si pone
come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. A ciò va
aggiunto quanto esplicitato nella sentenza di primo grado laddove si dà
atto che le modalità di trasporto degli animali, tutti ammassati ed alcuni dei
quali deceduti, unitamente all’assenza di qualsiasi ricevuta attestante
l’acquisto, rendono evidente la consapevolezza da parte degli indagati
dell’illecita provenienza degli animali stessi. Del resto, come questa Corte
ha recentemente affermato (Sez.U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv.
246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv. 247718) l’elemento
psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo
eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte
dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto
e della relativa accettazione del rischio, il certamente è avvenuto nel caso
di specie in relazione alla posizione di entrambi i ricorrenti. Quanto detto
vale anche per ritenere infondato il terzo motivo di ricorso proposto dal
Turone (2.5), pure relativo alla dedotta carenza in capo allo stesso
dell’elemento soggettivo del reato.
3.2. Passando al primo motivo di ricorso proposto dal Turone, la questione
relativa alla dedotta illegittima della perquisizione effettuata nei confronti
del ricorrente, integrante solo un vizio di violazione di legge, non è stata
proposta con i motivi di appello e, pertanto, ai sensi dell’art. 606 comma 3
cod. proc. pen., non può essere sollevata per la prima volta dinanzi a
questa Corte di legittimità. Si tratta, come stabilito da questa Corte nel
ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. per asserito contrasto con gli artt.
24 e 111 Cost. (sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv. 235504), di una

fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n.

ragionevole regolamentazione del diritto di ricorrere per cassazione per
violazioni di legge dettata da ragioni di funzionalità dell’intero sistema delle
impugnazioni, in virtù delle quali tale specifica impugnazione è ammissibile
solo ove la parte abbia inteso adire i tre gradi di giudizio.
3.3. Il secondo motivo di ricorso proposto dal Turone attiene a valutazioni di
merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani,
Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). E così
segnatamente la Corte territoriale dà, adeguatamente, atto, anche
attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, della partecipazione
dell’imputato, a titolo di concorso morale e materiale nella condotta
consumativa del reato ravvisata nella ricezione, unitamente al coimputato
Vincenti, delle pecore da parte dell’Avolese con la consapevolezza della
provenienza delittuosa delle stesse.
3.4. Anche il quarto motivo di ricorso proposto dal Turone risulta infondato,
avendo la Corte territoriale, esplicitato, con motivazione adeguata e priva di
contraddizioni, rifacendosi alle conclusioni alle quali era pervenuto il giudice
di prime cure, come il fatto integrasse il delitto di ricettazione e non potesse
essere qualificato come incauto acquisto, in quanto non era stata acquisita
alcuna prova attendibile, al di là del documento risultato falso, in ordine
all’atto di cessione degli animali, che potesse giustificare la sollecitata
diversa qualificazione giuridica del fatto.
3.5. Quanto, infine, all’ultimo motivo di ricorso proposto dal Turone,
attinente al trattamento sanzionatorio ed in particolare al mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.,
deve farsi riferimento all’indirizzo giurisprudenziale costante di questa
Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale l’attenuante prevista dall’art.
62 n. 4 cod. pen. è compatibile con l’ipotesi attenuata di ricettazione di cui
all’art. 648 cpv. cod. pen. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia
rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che
caratterizza l’ipotesi attenuata di ricettazione, in quanto ove il danno
patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 cod. pen. è assorbita nell’ipotesi prevista dal capoverso
dell’art. 648 cod. pen. …” Nel caso di specie dalla lettura della sentenza di
primo grado emerge che del danno patrimoniale si era giù tenuto conto nel

l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24

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riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. e ciò
era ostativo alla valutazione della medesima circostanza di fatto ai fini della
concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 12 dicembre 2012

Il Consiglier
Dott. Robe

tensore

Il Pr
bí di Montrone

Dott.

ente
o Macchia

P.Q.M.

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