Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16209 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16209 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CATENA ROSSELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASADIBARI GAETANO nato il 17/09/1982 a BITONTO

avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Con sentenza del 21/03/2016 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza
di primo grado, con cui Casadibari Gaetano era stato condannato a pena di
giustizia per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7, cod. pen., in Bitonto il
06/07/2004, con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, rideterminava
la pena inflitta all’imputato.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta vizio di motivazione, in riferimento al coinvolgimento dell’imputato
quale autore del reato, identificato da un solo teste, e sul mancato

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su
censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
La sentenza impugnata ha osservato – con motivazione esente da censure
logiche – come l’imputato fosse stato identificato dall’operante, che lo aveva
riconosciuto grazie ai precedenti penali, e, quindi, in quanto soggetto già noto al
verbalizzante; l’imputato, inoltre, era stato arrestato in flagranza mentre
spingeva il ciclomotore rubato insieme ad un complice, irrilevante risultando
l’occasionale confusione con il nome del fratello dell’imputato, da parte del
verbalizzante.
In realtà, le censure, peraltro estremamente generiche, aspirano ad una
rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di
legittimità quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
207944; inoltre: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).

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riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha
riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che

autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente
acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere
considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere
tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc.
pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di
sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito
mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni
processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della
prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti
rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le
minime incongruenze (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Inoltre va considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione
di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa
valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado,
non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato il limite
costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.
19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del

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devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di

03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).
Quanto al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod..
pen., la stessa appare del tutto sfornita di qualsivoglia argomentazione a
sostegno, risultando, pertanto, il ricorso del tutto generico sul punto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018
Il Componente estensore

Il Presidente

stima equo determinare in euro 2.000,00.

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