Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16207 del 20/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16207 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISONI BRUNO nato il 13/01/1955 a CAERPHILLY( GRAN BRETAGNA)

avverso l’ordinanza del 18/11/2016 del GIUDICE DI PACE di ROVERETO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 20/03/2018

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata il giudice di pace di
Rovereto ha condannato Bruno Pisoni alla pena di euro 800,00 di multa, in
relazione al reato di diffamazione.
L’appello proposto nell’interesse del Pisoni è stato trasmesso a questa Corte, ai
sensi dell’art. 568, cod. proc. pen., giacché l’unico rimedio esperibile contro la
sentenza impugnata è, ai sensi dell’art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000, il ricorso per
cassazione.

contenuto delle deposizioni e non dalla necessaria riproduzione delle stesse, è
inammissibile, in quanto gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione
e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono
interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non
quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con
la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano
nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale
probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168
e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).
Nella specie, nessun vizio di illogicità è dato cogliere, ma, come si diceva, solo
l’aspirazione ad una diversa lettura delle risultanze.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Così deciso in data 20/03/2018
IL-

1

L’impugnazione, peraltro caratterizzata dalla unilaterale ricostruzione del

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